Ordinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCFIF)

Riassunto


Ordinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria (OCFIF)

Ordinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria

(OCFIF)

del 4 novembre 2009

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 capoverso 3, 6, 8, 57 capoverso 2 e 97 della legge federale del 20 dicembre 19571 sulle ferrovie (Lferr), ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina:

a. gli impianti, i veicoli e il personale soggetti alla legge federale sulle ferrovie;

b. il rilascio, la modifica e il trasferimento nonché la revoca di una concessione per l'infrastruttura di cui all'articolo 5 Lferr;

c. il finanziamento dell'infrastruttura secondo gli articoli 49 e 56 Lferr;

d. la concessione di aiuti finanziari per gravi danni causati dalle forze della natura di cui all'articolo 59 Lferr.

Sezione 2: Assoggettamento alla legge federale sulle ferrovie

Art. 2

1 Sono soggette alla legge federale sulle ferrovie tutte le infrastrutture ferroviarie che sono utilizz...

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