Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (Ordinanza sulla comunicazione)

Riassunto


Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali (Ordinanza sulla comunicazione)

Ordinanza concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali

(Ordinanza sulla comunicazione)

del 1° dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 265 capoverso 1 della legge federale sulla procedura penale (PP)1,

ordina:

Art. 1 Disposizioni del Codice penale

Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti disposizioni del Codice penale (CP)2:

1. articoli 111 e seguenti (reati contro la vita e l'integrità della persona, se attengono a impi...

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