Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 45, 06 Novembre 2007 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC)
Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari
(Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC) del 17 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4, 11 e 22 della legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Scopo e campo d'applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l'esecuzione della Convenzione del 13 gennaio 19932 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CAC). Ha lo scopo di impedire l'utilizzazione di composti chimici per la fabbricazione di armi chimiche. 2 Essa vale per i composti chimici elencati nell'allegato (Tabelle dei composti chimici). Art. 2 Definizione delle nozioni Nella presente ordinanza s'intende per: a. produzione: la formazione di un composto chimico attraverso una reazione chimica o biochimica; b. lavorazione: un processo fisico, come formulazione, estrazione e purificazione, in cui un composto chimico non è trasformato in un altro composto chimico; c. consumo: la trasformazione di un composto chimico in un altro attraverso una reazione chimica o biochimica; d. fabbrica: un complesso costituito di una o più officine integrate localmente; e. officina: settore relativamente autonomo che custodisce una o più unità con l'infrastruttura e gli edifici ausiliari; f. unità: la combinazione di installazioni e pezzi di equipaggiamento necessari per produrre, lavorare o consumare un composto chimico; RS 946.202.21 1 RS 946.2022 RS 0.515.08 2007-1772 5057 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e previa consultazione della competente autorità del Dipartimento federale di giustizia e polizia. 3 Se non è possibile raggiungere un'intesa, decide il Consiglio federale su proposta del DFE. Art. 25 Consulenza di periti 1 La SECO può avvalersi della consulenza tecnica di altri servizi federali, segnatamen...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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