Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC)

Riassunto


Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC)

Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari

(Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC)

del 17 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4, 11 e 22 della legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina l'esecuzione della Convenzione del 13 gennaio 19932 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CAC). Ha lo scopo di impedire l'utilizzazione di composti chimici per la fabbricazione di armi chimiche.

2 Essa vale per i composti chimici elencati nell'allegato (Tabelle dei composti chimici).

Art. 2 Definizione delle nozioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

a. produzione: la formazione di un composto chimico attraverso una reazione chimica o biochimica;

b. lavorazione: un processo fisico, come formulazione, estrazione e purificazione, in cui un composto chimico non è trasformato in un altro composto chimico;

c. consumo: la trasformazione di un composto chimico in un altro attraverso una reazione chimica o biochimica;

d. fabbrica: un complesso costituito di una o più officine integrate localmente;

e. officina: settore relativamente autonomo che custodisce una o più unità con l'infrastruttura e gli edifici ausiliari;

f. unità: la combinazione di installazioni e pezzi di equipaggiamento necessari per produrre, lavorare o consumare un composto chimico;

RS 946.202.21

1 RS 946.202

2 RS 0.515.08

2007-1772 5057

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e previa consultazione della competente autorità del Dipartimento federale di giustizia e polizia.

3 Se non è possibile raggiungere un'intesa, decide il Consiglio federale su proposta del DFE.

Art. 25 Consulenza di periti

1 La SECO può avvalersi della consulenza tecnica di altri servizi federali, segnatamen...

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