Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendate del protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal protocollo del 16 novembre 1982 e dal protocollo del 12 febbraio 2004

Riassunto


Convenzione del 31 gennaio 1963 complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendate del protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal protocollo del 16 novembre 1982 e dal protocollo del 12 febbraio 2004

Convenzione del 31 gennaio 1963

complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendate del protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal protocollo del 16 novembre 1982 e dal protocollo

del 12 febbraio 2004

Testo consolidato ufficioso della Convenzione di Bruxelles che incorpora le disposizioni dei tre Protocolli emendativi summenzionati

I governi della Repubblica Federale di Germania, del Regno del Belgio,

del Regno di Danimarca, del Regno di Spagna, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, della Repubblica di Slovenia, del Regno di Svezia e della Confederazione Svizzera,1

parti contraenti alla Convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, conclusa nell'ambito dell'Organizzazione europea di cooperazione economica divenuta Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, emendata dal Protocollo addizionale concluso a Parigi il 28 gennaio 1964, dal Protocollo concluso a Parigi il 16 novembre 1982 e dal Protocollo concluso a Parigi il 12 febbraio 2004 (in seguito denominata «Convenzione di Parigi»);

desiderosi di completare le misure previste nella presente Convenzione, al fine di aumentare i mezzi per il risarcimento dei danni risultanti dall'impiego dell'energia nucleare a scopi pacifici,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Il regime complementare a quello della Convenzione di Parigi, istituito dalla presente Convenzione, è soggetto alle disposizioni della Convenzione di Parigi, nonché alle norme seguenti.

Art. 2

a) Il regime della presente Convenzione si applica ai da...

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