Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori

Riassunto


Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori

Traduzione1

Convenzione

concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori

Conclusa all'Aia il 19 ottobre 1996 Approvata dall'Assemblea federale il 21 dicembre 20072 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 27 marzo 2009 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009

Gli Stati firmatari della presente Convenzione,

considerando che è opportuno rafforzare la protezione dei minori nelle situazioni a carattere internazionale,

desiderando evitare conflitti tra i loro sistemi giuridici in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione dei minori,

ricordando l'importanza della cooperazione internazionale per la protezione dei minori,

confermando che il superiore interesse del minore è di rilevanza fondamentale,

constatando la necessità di rivedere la Convenzione del 5 ottobre 19613 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni,

desiderando stabilire disposizioni comuni a tal fine, tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 novembre 19894 sui diritti del fanciullo,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I Campo di applicazione della Convenzione

Art. 1

1. La presente Convenzione si prefigge di:

a. determinare lo Stato le cui autorità sono competenti ad adottare misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore;

b. determinare la legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro

competenza;

c. determinare la legge applicabile alla responsabilità genitoriale;

RS 0.211.231.11 1 Dal testo originale francese (RO 2009 3085). 2 RU 2009 3077

3 RS 0.211.231.01

4 RS 0.107

2006-1344 3085

Competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione RU 2009 in materia di responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. Acc.

Art. 28

Le misure adottate in uno Stato contraente e dichiarate esecutive, o registrate ai fini dell'esecuzione, in un altro Stato contraente, sono eseguite in quest'ultimo come se fossero state adottate dalle proprie autorità. L'esecuzione delle misure avviene co...

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