Rapporto delle commissioni della gestione sulla loro attività (maggio 1998 / maggio 1999)

Riassunto


Rapporto delle commissioni della gestione sulla loro attività (maggio 1998 / maggio 1999)

99.041

Rapporto delle commissioni della gestione sulla loro attività (maggio 1998 / maggio 1999)

del 4 e 21 maggio 1999

«Une bonne constitution non seulement associe le contrôle à l'efficacité sans sacrifier l'un à l'autre, mais encore elle garantit l'efficacité parce qu'il y a contrôle» (Jean François Revel, L'absolutisme inefficace ou contre le présidentialisme à la française, 1992, Plon, p. 42).

Onorevoli presidenti e colleghi,

Le Commissioni della gestione vi informano sulla loro attività (maggio 1998 / maggio 1999).

Le Commissioni vi propongono di prendere atto del presente rapporto.

4 e 21 maggio 1999 In nome delle Commissioni della gestione:

I presidenti,

Peter Bieri, consigliere agli Stati

Alexander Tschäppät, consigliere nazionale

Rapporto

I Mandato delle Commissioni della gestione

I diritti e i doveri delle Commissioni della gestione (CdG) e della Delegazione sono stabiliti dalla legge sui rapporti fra i Consigli (LRC, art. 47ter segg.; RS 171.11).

Le «Linee direttive per le Commissioni della gestione» del 20 gennaio e del 7 aprile 1995 costituiscono uno strumento di gestione. Esse mirano a rafforzare l'efficacia del controllo parlamentare, a favorire una continuità nella prassi delle CdG e a spiegare il metodo di lavoro delle CdG all'amministrazione, al Parlamento e all'opinione pubblica.

II Questione di principio: obbligo dell'Amministrazione di comunicare informazioni alle Commissioni della gestione

1 Introduzione

Nel loro ultimo rapporto d'attività 1997/1998, le Commissioni della gestione hanno esposto il loro punto di vista sui loro diritti in materia d'informazione (FF 1999 2185). Esse deplorando il fatto il diritto vigente consenta al Consiglio federale di rifiutare, in talune situazioni, di produrre documenti ufficiali, per tutelare il segreto d'ufficio, se una procedura non è ancora conclusa o se occorre proteggere interessi personali (art. 47quater cpv. 2 LRC). In simili situazioni il Consiglio federale deve

presentare un rapporto speciale invece dei documenti ufficiali.

Le Commissioni concludevano che in futuro dovrà essere di competenza dell'organo di vigilanza, e non dell'organo controllato, stabilire i documenti da consultare.

Nell'anno in rassegna, il problema dell'obbligo dell'amministrazione di comunicare informazioni alle Commissioni della gestione si è posto in un caso concreto.

Nell'ambito dell'ispezione relativa alle attività accessorie dei funzionari (cfr. n. 415), la Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha preteso dall'amministrazione un certo numero d'informazioni - ragguagli o documenti ufficiali - sulle persone che svolgono attività accessorie lucrative. La Commissione chiedeva in particolare un elenco dei nominativi delle persone interessate e dei loro datori di lavoro come pure gli importi presunti dei redditi.

La raccolta di queste informazioni ha incontrato un certo numero di problemi che hanno considerevolmente rallentato i lavori. Questa situazione ha costretto la Commissione ha esaminare un certo numero di questioni procedurali. Ha dovuto in particolare risolvere questioni relative ai suoi diritti e alle sue competenze - stabiliti nella legge sui rapporti fra i Consigli (LRC) - in relazione con la legge sulla protezione deidati(LPD, RS 235.1).

2 Chi è competente per decidere quali informazioni devono essere fornite alle Commissioni della gestione?

Taluni dipartimenti e uffici hanno rifiutato di fornire a un certo numero d'informazioni asserendo di non essere competenti per decidere della loro divulgazione e che le domande d'informazioni dovevano essere indirizzate ai capi di dipartimento interessati poiché riguardavano interessi personali degni di protezione (art. ...

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