Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (con allegati e atto finale)

Riassunto


Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (con allegati e atto finale)

Testo originale

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli

La Comunità europea, di seguito denominata «la Comunità», da un lato, e

la Confederazione Svizzera, di seguito denominata «la Svizzera», dall'altro,

di seguito denominate «le Parti»,

risolute ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio,

considerando che, all'articolo 15 dell'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'Accordo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivo

1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

2. Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati ai capitoli 1-24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Ai fini dell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000.

3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e

2.

Art. 2 Concessioni tariffarie

1. Nell'Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

2. Nell'Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

Art. 3 Concessioni relative ai formaggi

L'Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Art. 4 Regole di origine

Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio.

Art. 5 Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio

1. Gli allegati da 4 a 11 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori:

- Allegato 4 relativo al settore fitosanitario

- Allegato 5 concernente l'alimentazione degli animali

- Allegato 6 relativo al settore delle sementi

- Allegato 7 relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

- Allegato 8 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

- Allegato 9 relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

- Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

- Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali.

2. L'articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all'Allegato 11.

Art. 6 Comitato misto per l'agricoltura

1. È istituito un Comitato misto per l'agricoltura (di seguito denominato «il Comitato»), composto di rappresentanti delle Parti.

2. Il Comitato è incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione.

3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accordo e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.

4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

5. Il Comitato delibera all'unanimità.

6. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.

7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell'Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l'altro, la composizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Art. 7 Composizione delle controversie

In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo, ciascuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d'informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell'Accordo.

Art. 8 Scambi di informazioni

1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all'attuazione e all'applicazione del presente Accordo.

2. Ciascuna delle ...

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