Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa al fallimento di banche e di commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sul fallimento bancario, OFB)

Riassunto


Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa al fallimento di banche e di commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sul fallimento bancario, OFB)

Ordinanza della Commissione federale delle banche relativa al fallimento di banche e di commercianti di valori mobiliari

(Ordinanza sul fallimento bancario, OFB)

del 30 giugno 2005

La Commissione federale delle banche, visto l'articolo 34 capoverso 3 della legge dell20198 novembre 19341 sulle banche (LBCR), ordina:

Capo primo: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la procedura del fallimento bancario e completa gli articoli 33201337g LBCR.

Art. 2 Campo di applicazione

Sono considerate banche ai sensi della presente ordinanza

a. le banche secondo la LBCR;

b. i commercianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 19952 sulle borse (LBVM); nonché

c. tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano un'attività sottoposta ad autorizzazione quale banca o commerciante di valori mobiliari.

Art. 3 Universalità

1 Il fallimento bancario comprende tutti i beni realizzabili che appartengono alla banca al momento della dichiarazione di fallimento, sia che si trovino in Svizzera o all'estero.

2 Tutti i creditori della banca e delle sue succursali estere sono autorizzati a partecipare, nella stessa misura e con gli stessi privilegi, alla procedura di fallimento bancario aperta in Svizzera.

3 Sono considerati beni patrimoniali della succursale svizzera di una banca estera tutti gli attivi costituiti da persone che hanno agito per questa succursale.

RS 952.812

4 Egli comunica a ogni creditore, i cui crediti non sono stati inseriti nella graduatoria come notificati o come iscritti nei libri o nel registro fondiario, i motivi per i quali i suoi crediti sono stati rigettati in tutto o in parte.

Art. 28 Contestazione della graduatoria

1 Le azioni di contestazione della graduatoria si fondano sull'articolo 250 LEF3.

2 Il termine decorre dal momento in cui è data la possibilità di consultare la graduatoria.

Capo quinto: Realizzazione Art. 29 Modo di realizzazione

1 Il liquidatore del fallimento decide modalità e momento della realizzazione e vi procede.

2 I beni costituiti in pegno non possono essere realizzati in modo diverso dai pubblici incanti se non col consenso dei creditori pignoratizi.

3 I beni possono essere realizzati senza indugio se: a. sono oggetti esposti a rapido deprezzamento;

b. richiedono spese di amministrazione eccessive;

c. vengono negoziati in un mercato riconosciuto; oppure

d. non hanno un valore significativo.

Art. 30 Incanto pubblico

1 Gli incanti pubblici avvengono secondo gli articoli 2572013259 LEF4, fatte salve le seguenti disposizioni.

2 Il liquidatore del fallimento effettua l'incanto. Nelle condizioni d'incanto può fissare un'offerta minim...

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