Decisione n. 1/2009 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera che sostituisce l'allegato all'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo

Riassunto


Decisione n. 1/2009 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera che sostituisce l'allegato all'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo

Testo originale

Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo

Decisione n. 1/2009 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera

Adottata il 7 luglio 2009 Entrata in vigore per la Svizzera il 1° agosto 2009

Il Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera, visto l'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo1, in seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 23 paragrafo 4, decide:

Articolo unico

L'allegato della presente decisione sostituisce l'allegato dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2009.

Per il Comitato misto:

Il capo della delegazione svizzera,

Peter Müller

Il capo della delegazione comunitaria,

Daniel Calleja Crespo

Trasporto aereo. Dec. n. 1/2009 del Comitato misto per il trasporto aereo RU 2009 Comunità/Svizzera

g) L'allegato II del regolamento è esteso ai seguenti aeromobili, in quanto prodotti disciplinati dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione2:

A/c 2013 [HB-IDJ] 2013 tipo CL600-2B19

A/c 2013 [HB-IGM] 2013 tipo Gulfstream G-V-SP

A/c 2013 [HB-IIS, HB-IIY, HB-IMJ, HB-IVL, HB-IVZ, HB-JES] 2013 tipo Gulfstream G-V

A/c 2013 [HB-IBX, HB-IKR, HB-IMY, HB-ITF, HB-IWY] 2013 tipo Gulfstream G-IV

A/c 2013 [HB-XJF, HB-ZCW, HB-ZDF, HB-ZDO] 2013 tipo MD 900

N. 736/2006

Regolamento della Commissione, del 16 maggio 2006, concernente i metodi di lavoro dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea per l'esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione.

N. 1702/2003

Regolamento della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione, modificato da:

2013 regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione del 7 marzo 2005,

2013 regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione dell20198 maggio 2006,

2013 regolamento (CE) n. 335/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007,

2013 regolamento (CE) n. 375/2007 della Commissione, del 30 marzo 2007,

2013 regolamento (CE) n. 287/2008 della Commissione del 28 marzo 2008,

2013 regolamento (CE) n. 1057/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008.

Ai fini dell'accordo le disposizioni dello suddetto regolamento 1702/2003, si intendono adattate come in appresso:

L'articolo 2 è così modificato:

ai paragrafi 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 e 14, la data «28 settembre 2003» è sostituita dalla data di entrata in vigore della decisione del comitato Comunità/Svizzera per il trasporto aereo che inser...

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