Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 51, 27 Dicembre 2006 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol)
Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale
(Ordinanza sugli investimenti collettivi, OICol) del 22 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 23 giugno 20061 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol; detta in seguito legge), ordina: Titolo 1: Disposizioni generali Capitolo 1: Scopo e campo di applicazione Art. 1 Club di investimento (art. 2 cpv. 2 lett. f LICol) A prescindere dalla sua forma giuridica, un club di investimento deve adempiere le seguenti condizioni: a. i diritti dei soci devono essere indicati nel documento costitutivo determinante per la forma giuridica prescelta; b. i soci o una parte di essi adottano le decisioni di investimento; c. i soci sono regolarmente informati sullo stato degli investimenti; d. il numero di soci non deve superare le 20 persone. Art. 2 Società d'investimento (art. 2 cpv. 3 LICol) Le società d'investimento neocostituite il cui prospetto d'emissione prevede la quotazione a una borsa svizzera sono equiparate a società quotate in borsa, sempre che la quotazione sia effettuata entro un anno. Art. 3 Appello al pubblico (art. 3, 5 e 19 LICol) 1 Non è dato appello al pubblico se l'appello è rivolto esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoversi 3 e 4 della legge e se sono utilizzati soltanto i mezzi pubblicitari usuali per questo mercato. RS 951.311 1 RS 951.31; RU 2006 5379 2006-2920 5787 2 Le persone fisiche e le società di persone possono computare nei mezzi propri: a. i conti di capitale; b. le accomandite; c. le garanzie ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2; d. gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se sono adempiute le condizioni dell'articolo 20 capoverso 3. 3 I gerenti patrimoniali possono inoltre computare nei mezzi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione scritta irrevocabile depositata presso un ufficio di revisione risulta che: a. tali mutui sono collocati nel rango successivo ai crediti di tutti gli altri creditori in caso di liquidazione, fallimento o procedura concordataria; ed b. essi si sono impegnati a non computarli con crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri. 4 I mezzi propri ai sensi dei capoversi 1 e 2 devono corrispondere almeno al 50 per cento dei mezzi propri complessivi necessari. Art. 23 Deduzioni nel calcolo dei mezzi propri (art. 14 cpv. 1 lett. d LICol) Nel calcolo dei mezzi propri vanno dedotti: a. il riporto della perdita e la perdita dell'esercizio commerciale corrente; b. il fabbisogno non coperto di correzione di valore e di accantonamento dell'esercizio commerciale corrente; c. il 20 per cento all'anno del valore nominale iniziale per mutui ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 per gli ultimi cinque anni precedenti il rimborso; d. i valori immateriali (compresi costi di costituzione e organizzazione, come pure il goodwill), tranne il software; e. nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, le azioni della società da esse detenute a proprio rischio; f. nel caso della società a garanzia limitata, le quote sociali da essa detenute a proprio rischio; g. il valore contabile delle partecipazioni, sempre che non vi sia stato un consolidamento ai sensi dell'articolo 29. Art. 24 Delimitazione del settore di attività (art. 18 cpv. 3 LICol) 1 I gerenti patrimoniali devono delimitare esattamente il loro settore di attività dal profilo materiale e geografico negli statuti, nei contratti di società o nei regolamenti di organizzazione. 2 Se intendono esercitare una filiale, una succursale o una rappresentanza all'estero, i gerenti patrimoniali forniscono all'autorità di vigilanza tutte le indicazioni necessarie alla valutazione dei compiti, segnatamente: a. il nome e l'indirizzo della filiale, della succursale o della rappresentanza; b. il nome delle persone incaricate della gestione e della direzione; c. l'ufficio di revisione; d. il nome e l'indirizzo dell'autorità di vigilanza dello Stato estero di sede o domicilio. 3 Essi comunicano senza indugio all'autorità di vigilanza tutte le modifiche importanti intervenute nelle loro filiali, succursali o rappresentanze all'estero. Art. 25 Convenzione (art. 18 cpv. 3 LICol) I gerenti patrimoniali devono concludere con la loro clientela una convenzione scritta che disciplina i rispettivi diritti e obblighi, nonché gli altri punti importanti. Art. 26 Delega di attività (art. 18 cpv. 3 LICol) 1 I gerenti patrimoniali possono delegare compiti, sempre che tale delega sia nell'interesse di un'amministrazione adeguata. 2 Essi incaricano esclusivamente persone qualificate per un'esecuzione ineccepibile dei compiti e garantiscono l'istruzione, la sorveglianza e il contro...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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