Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol)

Riassunto


Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, LICol)

Legge federale Disegno sugli investimenti collettivi di capitale

(Legge sugli investimenti collettivi, LICol)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 98 capoversi 1 e 2, nonché 122 capoverso 1 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 settembre 20052,

decreta:

Titolo primo: Disposizioni generali Capitolo 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di proteggere gli investitori e di garantire la trasparenza e il buon funzionamento del mercato degli investimenti collettivi di capitale.

Art. 2 Campo d'applicazione

1 Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica, gli investimenti collettivi di capitale e tutte le persone che gestiscono o custodiscono tali investimenti.

2 Non sono segnatamente sottoposti alla presente legge:

a. gli istituti e le istituzioni ausiliarie della previdenza professionale, comprese le fondazioni di investimento;

b. le casse delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione;

c. gli enti e gli stabilimenti di diritto pubblico;

d. le società operative che svolgono un'attività imprenditoriale;

e. le società che per il tramite della maggioranza dei voti o in altro modo riuniscono in un gruppo e sotto una direzione omogenea una o più società (società holding);

1 RS 101

2 FF 2005 5701

Legge sugli investimenti collettivi

f. i club di investimento, sempreché i loro membri siano in grado di tutelare essi stessi i loro interessi patrimoniali;

g. le associazioni e le fondazioni ai sensi del Codice civile.

3 Sottostanno alla pertinenti disposizioni della presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica, gli investimenti collettivi di capitale esteri per i quali si fa appello al pubblico in o dalla Svizzera. L'autorità di vigilanza può dichiarare applicabili ulteriori disposizioni della presente legge, sempreché necessario al raggiungimento dell'obiettivo di protezione.

Art. 3 Appello al pubblico

1 È considerata appello al pubblico ai sensi della presente legge ogni pubblicità che non sia rivolta esclusivamente a una cerchia strettamente definita di persone.

2 L'appello al pubblico si presume in caso di utilizzazione di mezzi pubblicitari.

Art. 4 Portafogli collettivi interni

1 La presente legge non si applica ai portafogli collettivi interni di natura contrattuale istituti dalle banche e dai commercianti di valori mobiliari per la gestione collettiva del patrimonio della clientela esistente, se tali banche e commercianti:

a. fanno partecipare la clientela al portafoglio collettivo interno esclusivamente sulla base di un contratto scritto di gestione patrimoniale;

b. non emettono relative quote;

c. non fanno appello al pubblico per questi portafogli collettivi.

2 La costituzione e la liquidazione di portafogli collettivi interni devono essere comunicate all'ufficio di revisione ai sensi della legislazione sulle banche o della legislazione sulle borse.

3 In caso di fallimento della banca o del commerciante di valori mobiliari, i beni e i diritti che appartengono ai portafogli collettivi interni sono distratti in favore degli investitori.

Art. 5 Strumenti finanziari strutturati

1 La presente legge non si applica agli strumenti finanziari strutturati come i certificati su indici e su panieri (basket) e le notes vincolate a fondi di investimento, segnatamente in quanto:

a. siano allibrati al passivo del bilancio dell'emittente come capitale di terzi;

b. abbiano una scadenza fissa e non esista nei confronti dell'emittente alcun diritto al rimborso anticipato del credito al valore netto di inventario.

2 Per evitare il pericolo di inganni e di confusioni con investimenti collettivi di capitale, chiunque fa appello al pubblico per strumenti finanziari strutturati deve, nel prospetto d'emissione e nelle altre pubblicazioni, richiamare l'attenzione su:

Legge sugli investimenti collettivi

a. il rischio di inadempimento dell'emittente;

b. il non assoggettamento alla presente legge.

Art. 6 Delega al Consiglio federale

Sempreché l'obiettivo di protezione della presente legge lo esiga o non ne risulti pregiudicato, il Consiglio federale può, in deroga agli articoli 2-5, assoggettare integralmente o parzialmente alla presente legge patrimoni o società analoghi agli investimenti collettivi di capitale o esentarne patrimoni o società assoggettati.

Capitolo 2: Investimenti collettivi di capitale

Art. 7 Definizione

1 Gli investimenti collettivi di capitale sono patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto. Le esige...

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