Messaggio concernente la legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi di capitale)
Foglio Federale numero 43, 01 Novembre 2005 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi di capitale)
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Messaggio concernente la legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi di capitale) del 23 settembre 2005 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio, vi sottoponiamo per approvazione un disegno di revisionedella legge federale sui fondi di investimento. Nel frattempo, vi proponiamo di togliere di ruolo il seguente intervento parlamentare: 2002 P 02.3582 Vigilanza sulle banche e assicurazioni. Inclusione delle società di investimento (N 27.09.2002, Walker) Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 23 settembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Compendio La legislazione concernente i fondi di investimento deve essere adeguata alle nuove norme dell'Unione europea (UE) ed estesa a tutte le forme di investimenti collettivi di capitale. Attualmente, solo i fondi gestiti da contratti collettivi di investimento (art. 3 cpv. 1 LFI) sottostanno alle disposizioni della legge federale del 18 marzo 1994 sui fondi di investimento (LFI). Questa restrizione costituisce un notevole svantaggio per la piazza svizzera dei fondi di investimento. Oggi non è in effetti possibile fondare in Svizzera una società di investimento a capitale variabile (SICAV) - una forma di fondo di investimento sottoposta al diritto della società anonima molto apprezzata all'estero - dal momento che il diritto della società anonima non lo consente. Inoltre, la regolamentazione europea concernente i fondi di investimento eurocompatibili è stata nel frattempo riveduta e le esigenze legate ai fondi di investimento e alle direzioni dei fondi sono state modificate. Di conseguenza, la legislazione svizzera concernente i fondi di investimento non è più compatibile con la regolamentazione europea in materia. La revisione totale della legge sui fondi di investimento persegue essenzialmente gli obiettivi seguenti: - ristabilire la compatibilità della legislazione svizzera concernente i fondi di investimento con le norme europee; - estendere la legislazione sui fondi di investimento a tutte le forme di investimenti collettivi; - aumentare l'attrattiva e promuovere la competitività della piazza svizzera dei fondi di investimento istituendo in particolare nuove forme giuridiche per gli investimenti collettivi, come la SICAV e la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, e sottoponendo alla legge le società di investimento a capitale fisso (SICAF), che sinora erano regolamentate solo in materia borsistica; - differenziare e rafforzare la protezione degli investitori con una maggiore trasparenza. Ad eccezione della SICAF, le nuove forme di investimento collettivo di capitale sono esonerate dalle imposte dirette come i fondi contrattuali di investimento. La legislazione fiscale deve quindi essere adeguata di conseguenza. L'estensione del campo di applicazione ha comportato, invece della revisione parziale prevista inizialmente, una revisione totale della LFI, in particolare l'introduzione del termine generico di «investimenti collettivi di capitale» e il cambiamento del titolo della LFI in «legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (legge sugli investimenti collettivi di capitale, LICol)». 5702 Infine, la protezione degli investitori è stata riorganizzata tenendo conto dei loro bisogni in materia e del loro statuto (investitori ordinari e investitori qualificati, rafforzando i loro diritti e migliorando la trasparenza. Con l'ampliamento del campo di applicazione e le modifiche corrispondenti del diritto fiscale, il mercato svizzero dei fondi di investimento sarà sottoposto a una regolamentazione dinamica, flessibile e orientata al futuro. 5703 Indice Compendio 5702 1 Parte generale 5707 1.1 Situazione iniziale 5707 1.1.1 Diritto vigente 5707 1.1.2 Sviluppi internazionali e in particolare nell'Unione europea 5709 1.1.3 Evoluzione del mercato svizzero dei fondi di investimento 5711 1.1.4 Necessità di intervento 5712 1.2 Risultati della procedura preliminare 5714 1.2.1 Elaborazione dell'avamprogetto di legge 5714 1.2.2 Procedura di consultazione 5715 1.2.3 Linee direttrici del Consiglio federale 5716 1.3 Presentazione del disegno di nuova regolamentazione 5718 1.3.1 Estensione dello scopo della legge 5718 1.3.2 Campo di applicazione e catalogo negativo 5718 1.3.3 Strumenti finanziari strutturati 5720 1.3.4 Nozione di investimenti collettivi di capitale 5722 1.3.5 Direzione del fondo 5725 1.3.6 Società di investimento a capitale variabile 5725 1.3.7 Società in accomandita per investimenti collettivi 5727 1.3.8 Società di investimento a capitale fisso 5730 1.3.9 Gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale 5731 1.3.10 Investitori 5733 1.3.11 Questioni di diritto fiscale 5733 1.4 Motivazione e valutazione...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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