Messaggio concernente la legge federale sull'impiego della coercizione e delle misure di polizia nell'ambito di competenza della Confederazione. (Legge sull'impiego della coercizione [LICo])

Riassunto


Messaggio concernente la legge federale sull'impiego della coercizione e delle misure di polizia nell'ambito di competenza della Confederazione. (Legge sull'impiego della coercizione [LICo])

06.009

Messaggio

concernente la legge federale sull'impiego della coercizione e delle misure di polizia nell'ambito di competenza della Confederazione

(Legge sull'impiego della coercizione, LICo)

del 18 gennaio 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale sull'impiego della coercizione e delle misure di polizia nell'ambito di competenza della Confederazione.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 gennaio 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Il diritto vigente prevede che le persone che soggiornano illegalmente in Svizzera possono, se necessario, essere rinviate in modo forzato nel loro Paese d'origine. In linea di principio questo tipo di rinvio rientra nelle competenze delle autorità d'esecuzione cantonali. La Confederazione sostiene attivamente i Cantoni nell'attuazione del loro mandato procurando i documenti di viaggio necessari per l'esecuzione e organizzando in modo centralizzato presso gli aeroporti internazionali di Zurigo e Ginevra le partenze dei rinvii per via aerea.

Visto che in occasione di tali rinvii si sono verificati alcuni incidenti, i Cantoni e la Confederazione hanno sottoposto a esame le procedure e le basi legali. Sono così giunti alla conclusione che le basi legali per l'impiego della coercizione in questi casi non sono sufficientemente chiare e hanno dunque deciso di emanare direttive comuni per l'esecuzione dei rinvii. Nel contempo i Cantoni hanno chiesto alle auto-rità federali di istituire basi legali unitarie.

Nel corso dell'elaborazione del disciplinamento richiesto, è emerso che neppure gli organi federali incaricati dell'esecuzione disponevano di basi legali uniformi per l'impiego della coercizione di polizia (impiego della forza fisica nonché di mezzi ausiliari come le manette e le armi) e per l'impiego delle misure di polizia (fermo e perquisizione).

Il presente disegno di legge intende istituire una base legale formale per l'impiego della coercizione e delle misure di polizia da parte degli organi della Confederazione e, nell'ambito del diritto degli stranieri, da parte degli organi cantonali incaricati dell'esecuzione, nella misura in cui operano su mandato della Confederazione. Le disposizioni previste precisano meglio i presupposti d'ordine costituzionale per l'impiego della coercizione e delle misure di polizia e garantiscono una formazione sufficiente degli organi incaricati.

2328

Indice

1 Punti essenziali del progetto 2330

1.1 Situazione iniziale 2330

1.1.1 Lavori preliminari e richieste dei Cantoni 2330

1.1.2 I lavori di un gruppo d'esperti 2331

1.1.3 Procedura di consultazione 2331

1.2 La nuova normativa proposta 2332

1.2.1 Oggetto della normativa 2332

1.2.2 Necessità e obiettivi della normativa 2332

1.2.3 Campo d'applicazione 2333

1.2.4 Mezzi ausiliari e armi 2334

1.3 Attuazione 2334

1.4 Diritto comparato 2335

1.4.1 Diritto cantonale 2335

1.4.2 La pertinente legislazione in alcuni Stati europei 2335

2 Commento ai singoli articoli 2336

3 Ripercussioni 2351

3.1 Ripercussioni per l'esecuzione 2351

3.2 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale 2351

3.3 Altre ripercussioni 2352

4 Programma di legislatura 2352

5 Aspetti giuridici 2352

5.1 Costituzionalità 2352

5.1.1 Base costituzionale 2352

5.1.2 Compatibilità con i diritti fondamentali 2353

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 2353

5.2.1 Strumenti del Consiglio d'Europa 2353

5.2.2 Strumenti dell'Unione europea 2354

5.2.3 Strumenti dell'ONU 2354

5.3 Forma dell'atto 2355

5.4 Subordinazione al freno alle spese 2355

5.5 Delega di competenze legislative 2355

Legge federale sull'impiego della coercizione e delle misure di polizia

negli ambiti di competenza della Confederazione (Disegno) 2357

Messaggio

1 Punti essenziali del progetto

1.1 Situazione iniziale

1.1.1 Lavori preliminari e richieste dei Cantoni

I lavori relativi al presente progetto presero avvio in ...

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