Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 19, 19 Maggio 2010 › Singoli › Codice
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Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)
Codice di diritto processuale penale svizzero
(Codice di procedura penale, CPP) del 5 ottobre 2007 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20052, decreta: Titolo primo: Campo d'applicazione e principi Capitolo 1: Campo d'applicazione e amministrazione della giustizia penale Art. 1 Campo d'applicazione 1 Il presente Codice disciplina il perseguimento e il giudizio dei reati previsti dal diritto federale da parte delle autorità penali della Confederazione e dei Cantoni. 2 Sono fatte salve le norme procedurali di altre leggi federali. Art. 2 Amministrazione della giustizia penale 1 La giustizia penale è amministrata esclusivamente dalle autorità designate dalla legge. 2 I procedimenti penali possono essere svolti ed evasi soltanto nelle forme previste dalla legge. Capitolo 2: Principi del diritto processuale penale Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza 1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte. 2 Le autorità penali si attengono segnatamente: a. al principio della buona fede; b. al divieto dell'abuso di diritto; RS 312.0 1 RS 101 2 FF 2006 989 2005-2319 1881 3 Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, sono competenti le autorità del Cantone che ha chiesto l'estradizione. Sezione 2: Fori speciali Art. 33 Foro in caso di concorso di più persone 1 I compartecipi sono perseguiti e giudicati dalle autorità competenti per il perseguimento e il giudizio dell'autore. 2 Se il reato è stato commesso da più autori, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. Art. 34 Foro in caso di concorso di reati commessi in luoghi diversi 1 Se l'imputato ha commesso più reati in luoghi diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punibile con la pena più grave. Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. 2 Se al momento della determinazione del foro secondo gli articoli 39201342 in uno dei Cantoni interessati è già stata promossa l'accusa per uno dei reati, i procedimenti sono svolti separatamente. 3 Se una persona è stata condannata da giudici diversi a più pene dello stesso genere, il giudice che ha pronunciato la pena più grave fissa, a richiesta del condannato, una pena unica. Art. 35 Foro in caso di reati commessi mediante i mass media 1 In caso di reato commesso in Svizzera secondo l'articolo 28 CP8 sono competenti le autorità del luogo in cui ha sede l'impresa massmediatica. 2 Se l'autore dell'opera è noto e ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera, sono parimenti competenti le autorità del luogo di domicilio o di dimora abituale. In tal caso il procedimento è attuato nel luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. In caso di reati perseguibili a querela di parte, il querelante può scegliere tra i due fori. 3 Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, sono competenti le autorità del luogo in cui l'opera è stata diffusa. Se la diffusione è avvenuta in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. 8 RS 311.0 Art. 333 Modifica e estensione dell'accusa ad altri reati 1 Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa. 2 Se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell'imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di estendere l'accusa. 3 L'accusa non può venire estesa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare. 4 Il giudice può fondare la sua sentenza su un'accusa modificata o estesa soltanto se sono stati salvaguardati i diritti di parte dell'imputato e dell'accusatore privato. A tal fine interrompe se necessario il dibattimento. Art. 334 Rimessione della causa 1 Se giunge alla conclusione che entri in linea di conto una pena o una misura che eccede la sua competenza, il giudice presso cui è pendente il procedimento rimette la causa, al più tardi dopo la chiusura delle arringhe, al giudice competente. Questi svolge una propria procedura probatoria. 2 La decisio...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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