Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)

Riassunto


Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP)

Codice di diritto processuale penale svizzero

(Codice di procedura penale, CPP)

del 5 ottobre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20052,

decreta:

Titolo primo: Campo d'applicazione e principi Capitolo 1: Campo d'applicazione e amministrazione della giustizia penale

Art. 1 Campo d'applicazione

1 Il presente Codice disciplina il perseguimento e il giudizio dei reati previsti dal diritto federale da parte delle autorità penali della Confederazione e dei Cantoni.

2 Sono fatte salve le norme procedurali di altre leggi federali.

Art. 2 Amministrazione della giustizia penale

1 La giustizia penale è amministrata esclusivamente dalle autorità designate dalla legge.

2 I procedimenti penali possono essere svolti ed evasi soltanto nelle forme previste dalla legge.

Capitolo 2: Principi del diritto processuale penale

Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza

1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.

2 Le autorità penali si attengono segnatamente:

a. al principio della buona fede;

b. al divieto dell'abuso di diritto;

RS 312.0

1 RS 101

2 FF 2006 989

2005-2319 1881

3 Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, sono competenti le autorità del Cantone che ha chiesto l'estradizione.

Sezione 2: Fori speciali

Art. 33 Foro in caso di concorso di più persone

1 I compartecipi sono perseguiti e giudicati dalle autorità competenti per il perseguimento e il giudizio dell'autore.

2 Se il reato è stato commesso da più autori, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.

Art. 34 Foro in caso di concorso di reati commessi in luoghi diversi

1 Se l'imputato ha commesso più reati in luoghi diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punibile con la pena più grave. Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.

2 Se al momento della determinazione del foro secondo gli articoli 39201342 in uno dei Cantoni interessati è già stata promossa l'accusa per uno dei reati, i procedimenti sono svolti separatamente.

3 Se una persona è stata condannata da giudici diversi a più pene dello stesso genere, il giudice che ha pronunciato la pena più grave fissa, a richiesta del condannato, una pena unica.

Art. 35 Foro in caso di reati commessi mediante i mass media

1 In caso di reato commesso in Svizzera secondo l'articolo 28 CP8 sono competenti le autorità del luogo in cui ha sede l'impresa massmediatica.

2 Se l'autore dell'opera è noto e ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera, sono parimenti competenti le autorità del luogo di domicilio o di dimora abituale. In tal caso il procedimento è attuato nel luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. In caso di reati perseguibili a querela di parte, il querelante può scegliere tra i due fori.

3 Se non è dato alcun foro secondo i capoversi 1 e 2, sono competenti le autorità del luogo in cui l'opera è stata diffusa. Se la diffusione è avvenuta in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento.

8 RS 311.0

Art. 333 Modifica e estensione dell'accusa ad altri reati

1 Se ritiene che i fatti descritti nell'atto d'accusa potrebbero realizzare un'altra fattispecie penale, senza però che lo stesso soddisfi i requisiti legali, il giudice dà al pubblico ministero l'opportunità di modificare l'accusa.

2 Se durante la procedura dibattimentale si viene a conoscenza di altri reati dell'imputato, il giudice può consentire al pubblico ministero di estendere l'accusa.

3 L'accusa non può venire estesa se il procedimento ne dovesse risultare oltremodo complicato, se ne derivasse una diversa competenza giurisdizionale o se si tratta di un caso di correità o di partecipazione. In tali casi, il pubblico ministero avvia una procedura preliminare.

4 Il giudice può fondare la sua sentenza su un'accusa modificata o estesa soltanto se sono stati salvaguardati i diritti di parte dell'imputato e dell'accusatore privato. A tal fine interrompe se necessario il dibattimento.

Art. 334 Rimessione della causa

1 Se giunge alla conclusione che entri in linea di conto una pena o una misura che eccede la sua competenza, il giudice presso cui è pendente il procedimento rimette la causa, al più tardi dopo la chiusura delle arringhe, al giudice competente. Questi svolge una propria procedura probatoria.

2 La decisio...

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