Codice penale svizzero

Riassunto


Codice penale svizzero

Termine di referendum: 3 aprile 2003

Codice penale svizzero

Modifica del 13 dicembre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 19981,

decreta:

I

Il libro primo del Codice penale2 è integralmente modificato come segue:

Libro primo: Disposizioni generali Parte prima: Dei crimini e dei delitti Titolo primo: Del campo d'applicazione

Art. 1

Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la legge commina espressamente una pena.

Art. 2

1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.

2 Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.

Art. 3

1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.

2 Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.

1 FF 1999 1669

2 RS 311.0

1. Nessuna sanzione senza legge

2. Condizioni di tempo

3. Condizioni

di luogo. Crimini o delitti commessi in Svizzera

Codice penale svizzero

Crimini o delitti commessi all'estero contro lo Stato

Reati commessi all'estero su minorenni

3 RS 0.101

4 RS 0.101

3 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19503 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

a. è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;

b. la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.

4 Se l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all'estero, l'intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.

Art. 4

1 Il presente Codice si applica anche a chiunque commette all'estero un crimine o delitto contro lo Stato o la difesa nazionale (art. 265-278).

2 Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.

Art. 5

1 Il presente Codice si applica inoltre a chiunque si trova in Svizzera, non è estradato e ha commesso all'estero uno dei seguenti reati:

a. coazione sessuale (art.189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), promovimento della prostituzione (art. 195) o tratta di esseri umani (art. 196), se la vittima è minore di 18 anni;

b. atti sessuali con fanciulli (art. 187), se la vittima è minore di 14 anni;

c. pornografia qualificata (art. 197 n. 3), se gli oggetti o le rappresentazioni vertono su atti sessuali con fanciulli.

2 Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della CEDU4, l'autore non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:

a. è stato assolto con sentenza definitiva da un tribunale estero;

b. la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.

Codice penale svizzero

Reati commessi all'estero e perseguiti in conformità di un obbligo internazionale

3 Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato solo parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Il giudice decide se una misura ordinata all'estero, ma all'estero solo parzialmente eseguita, debba essere continuata o computata nella pena inflitta in Svizzera.

Art. 6

1 Il presente Codice si applica a chiunque commette all'estero un crimine o un delitto che la Svizzera si è impegnata a reprimere in virtù di un accordo internazionale se:

a. l'atto è punibile anche nel luogo in cui è stato commesso o questo luogo non soggiace ad alcuna giurisdizione penale, e

b. l'autore si trova in Svizzera e non è estradato all'estero.

2 Il giudice fissa le sanzioni in modo da non farle risultare complessivamente più severe di quelle previste...

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