Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP) (Disegno)

Riassunto


Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP) (Disegno)

Codice di diritto processuale penale svizzero Disegno

(Codice di procedura penale, CPP)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 20052,

decreta:

Titolo primo: Campo d'applicazione e principi

Capitolo 1:

Campo d'applicazione e amministrazione della giustizia penale

Art. 1 Campo d'applicazione

1 Il presente Codice disciplina il perseguimento e il giudizio dei reati previsti dal diritto federale da parte delle autorità penali della Confederazione e dei Cantoni.

2 Sono fatte salve le norme procedurali di altre leggi federali.

Art. 2 Amministrazione della giustizia penale

1 La giustizia penale è amministrata esclusivamente dalle autorità designate dalla legge.

2 I procedimenti penali possono essere svolti ed evasi soltanto nelle forme previste dalla legge.

Capitolo 2: Principi del diritto processuale penale

Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza

1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone che vi sono implicate.

2 Le autorità penali si attengono segnatamente:

a. al principio della buona fede;

b. al divieto dell'abuso di diritto;

1 RS 101

2 FF 2006 989

Codice di procedura penale

c. all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;

d. al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.

Art. 4 Indipendenza

1 Nell'applicazione del diritto le autorità penali sono indipendenti e sottostanno soltanto al diritto e all'equità.

2 È fatto salvo il potere di impartire istruzioni alle autorità di perseguimento penale, secondo l'articolo 14.

Art. 5 Obbligo di celerità

1 Le autorità penali avviano senza indugio i procedimenti penali e li portano a termine senza ritardi ingiustificati.

2 Se l'imputato è in stato di carcerazione, il procedimento a suo carico ha priorità.

Art. 6 Principio della verità materiale

1 Le autorità penali accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato.

2 Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico.

Art. 7 Obbligo di procedere

1 Nell'ambito delle loro competenze, le autorità penali sono tenute ad avviare e attuare un procedimento se vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato.

2 I Cantoni possono:

a. escludere o limitare la responsabilità penale dei membri delle loro autorità legislative e giudiziarie e dei membri del loro Governo per espressioni usate nel Parlamento cantonale;

b. subordinare all'autorizzazione di un'autorità extragiudiziaria il procedimento penale per crimini o delitti che membri delle loro autorità amministrative e giudiziarie superiori hanno commesso nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 8 Rinuncia al procedimento penale

1 Il pubblico ministero e il giudice prescindono dal procedimento penale se il diritto federale lo prevede, segnatamente se sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 52-54 del Codice penale (CP)3.

3 RS 311.0; RU ... (FF 2002 7351)

Codice di procedura penale

2 Salvo che interessi preponderanti dell'accusatore privato vi si oppongano, il pubblico ministero e il giudice prescindono inoltre dal procedimento penale se:

a. considerati gli altri fatti contestati all'imputato, il reato in questione non è di rilevanza tale da incidere sensibilmente sulla determinazione della pena o della misura;

b. la pena che dovrebbe essere inflitta, complementare a una pena pronunciata

con decisione passata in giudicato, sarebbe presumibilmente irrilevante;

c. la pena ipotizzabile per il reato perseguito corrisponderebbe a una pena da computare inflitta all'estero;

d. il reato è già perseguito da un'autorità estera o il perseguimento è stato delegato a una siffatta autorità.

3 Nei casi di cui ai capoversi 1 e 2, il pubblico ministero e il giudice decidono il non luogo a procedere o l'abbandono del procedimento.

Art. 9 Principio accusatorio

1 Un reato può essere sottoposto a giudizio soltanto se, per una fattispecie oggettiva ben definita, il pubblico ministero ha promosso accusa contro una determinata persona dinanzi al giudice competente.

2 Sono fatte salve la procedura del decreto d'accusa e la procedura penale in materia di con...

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