Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC)

Riassunto


Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC)

06.062

Messaggio

concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero

(CPC)

del 28 giugno 2006

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di Codice

di diritto processuale civile svizzero.

Nel contempo, vi proponiamo di togliere di ruolo gli interventi parlamentari seguenti:

2000 P 00.3270 Misure preventive per tutelare il creditore

(N 6.10.00, Schwaab)

2001 P 01.3220 Coordinamento delle procedure giudiziarie nei casi di malattia e invalidità (N 5.10.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità N 00.438)

2004 M 02.3035 Accordo parziale (art. 112 CC). Procedura

(N 21.6.03, Janiak; S 3.3.04)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Il diritto civile materiale - essenzialmente codificato nel CC e nel CO - è unificato da oltre un secolo. Lo stesso vale per il diritto dell'esecuzione forzata, nella misura in cui concerne crediti pecuniari e la prestazione di garanzie. Il diritto processuale civile è invece fortemente frammentato. Ciascun Cantone ha infatti un proprio ordinamento procedurale e una propria organizzazione giudiziaria. Questa situazione - unica in Europa - comporta numerosi inconvenienti. Da un lato, rende più onerosa e difficile l'attuazione del diritto materiale. D'altro lato, i Cantoni sono costretti ad adeguare le loro procedure ogniqualvolta il legislatore federale emana norme di diritto processuale civile. È frequente il caso nel «diritto privato sociale»

(p. es. diritto di famiglia, locazione e affitto, diritto del lavoro e protezione dei consumatori). Anche il diritto della concorrenza, il diritto dei beni immateriali e il diritto privato economico comprendono numerose norme procedurali federali che i Cantoni devono concretare adeguando costantemente i loro ordinamenti. Di conseguenza, è oggi opinione condivisa che, oltre alla procedura penale, occorre codifi-care nel diritto federale anche la procedura civile. Nel 2000 Popolo e Cantoni hanno accettato la modifica costituzionale che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto processuale civile.

La giustizia svizzera gode di una buona reputazione. Ciononostante, in ogni processo si pongono gli stessi problemi di fondo. Non di rado gli oneri (durata e costi del procedimento) sono sproporzionati rispetto ai risultati (esito dell'esecuzione). Un diritto processuale unificato contribuirà a migliorare questa situazione. Una norma-tiva uniforme non è tuttavia l'unico fattore da cui dipende l'efficienza della procedura. Anche l'organizzazione giudiziaria e le risorse a disposizione degli organi giudiziari incidono in modo determinante. Inoltre, l'attuazione del diritto è sovente pregiudicata dall'insolvenza della parte soccombente. Neppure un ordinamento processuale unificato può risolvere questi problemi. Presenta tuttavia grandi vantaggi pratici: contribuisce a garantire norme trasparenti e prevedibili, consente di sviluppare una giurisprudenza più uniforme e agevola lo sviluppo e lo studio scientifico (dottrina e insegnamento) del diritto processuale civile.

Il Codice di diritto processuale civile svizzero sostituirà gli attuali 26 codici canto-nali. Disciplinerà dunque la procedura applicabile dinanzi alle autorità giudiziarie cantonali e l'arbitrato interno. L'amministrazione della giustizia civile da parte del Tribunale federale è invece disciplinata dalla nuova legge sul Tribunale federale, completata dalla legge di procedura civile federale.

Il disegno poggia sui principi seguenti:

- si ispira in genere a norme invalse del diritto processuale cantonale, peraltro ampiamente studiate e commentate dalla dottrina più autorevole. Il fatto che la normativa proposta si rifaccia al diritto cantonale traspare anche a livello formale, per esempio dalla struttura e dalla sistematica del disegno, nonché in parte dalle scelte terminologiche;

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- per quanto concerne le questioni controverse del diritto processuale, il disegno prevede soluzioni di compromesso risultanti da una ponderazione dei molteplici interessi divergenti presenti in ogni processo: mentre la parte attrice desidera che la tutela giurisdizionale dei suoi diritti sia rapida e durevole e comporti spese contenute, il convenuto si attende di poter beneficiare di un'ampia gamma di mezzi di difesa. La parte soccombente esige mezzi d'impugnazione efficaci, quella vincente sollecita invece l'esecuzione immediata del giudizio. Dal canto loro, lo Stato e i suoi tribunali, tenuti ad accertare la verità materiale e a garantire nel contempo l'efficienza dei procedimenti, dispongono di risorse limitate e chiedono pertanto di essere sgravati. Il disegno cerca di dirimere questo conflitto di inte...

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