Codice civile svizzero (Diritto delle fondazioni)

Riassunto


Codice civile svizzero (Diritto delle fondazioni)

Termine di referendum: 27 gennaio 2005

Codice civile svizzero

(Diritto delle fondazioni) Modifica dell'8 ottobre 2004

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 23 ottobre 20031;

visto il parere del Consiglio federale del 5 dicembre 20032,

decreta:

I

Il Codice civile3 è modificato come segue:

Art. 57 cpv. 2 e 3

2 Il patrimonio dev'essere applicato a uno scopo quanto possibile affine a quello precedentemente seguito.

3 Qualora una persona giuridica venga sciolta perché si propone un fine immorale o illecito, il patrimonio decade a favore ...

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