Codice civile svizzero (Diritto delle fondazioni)
Foglio Federale numero 41, 19 Ottobre 2004 › Seccion Unica
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Codice civile svizzero (Diritto delle fondazioni)
Termine di referendum: 27 gennaio 2005 Codice civile svizzero (Diritto delle fondazioni) Modifica dell'8 ottobre 2004 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 23 ottobre 20031; visto il parere del Consiglio federale del 5 dicembre 20032, decreta: I Il Codice civile3 è modificato come segue: Art. 57 cpv. 2 e 3 2 Il patrimonio dev'essere applicato a uno scopo quanto possibile affine a quello precedentemente seguito. 3 Qualora una persona giuridica venga sciolta perché si propone un fine immorale o illecito, il patrimonio decade a favore ...
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