Codice civile svizzero (Diritto delle fondazioni)
Foglio Federale numero 51, 30 Dicembre 2003 › Seccion Unica
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Codice civile svizzero (Diritto delle fondazioni)
Codice civile svizzero Disegno
(CC) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 23 ottobre 20031; visto il parere del Consiglio federale del 5 dicembre 20032, decreta: I Il Codice civile3 è modificato come segue: Art. 57 cpv. 2 e 3 2 Il patrimonio dev'essere applicato a uno scopo quanto possibile affine a quello precedentemente seguito. 3 Qualora una persona giuridica venga sciolta perché si propone un fine immorale o illecito, il patrimonio decade a favore degli enti pubblici malgrado ogni contraria disposizione. Art. 81 cpv. 1 e 3 (nuovo) 1 La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte. 3 L'...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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