Codice civile svizzero (Diritto delle fondazioni)




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Codice civile svizzero (Diritto delle fondazioni)

Codice civile svizzero Disegno

(CC)

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati del 23 ottobre 20031;

visto il parere del Consiglio federale del 5 dicembre 20032,

decreta:

I

Il Codice civile3 è modificato come segue:

Art. 57 cpv. 2 e 3

2 Il patrimonio dev'essere applicato a uno scopo quanto possibile affine a quello precedentemente seguito.

3 Qualora una persona giuridica venga sciolta perché si propone un fine immorale o illecito, il patrimonio decade a favore degli enti pubblici malgrado ogni contraria disposizione.

Art. 81 cpv. 1 e 3 (nuovo)

1 La fondazione è costituita per atto pubblico o per disposizione a causa di morte.

3 L'...

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