Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione)
Foglio Federale numero 1, 06 Gennaio 2009 › Seccion Unica
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Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione)
Termine di referendum: 16 aprile 2009 Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) Modifica del 19 dicembre 2008 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 20061, decreta: I 1. La parte terza del libro secondo del Codice civile2 è integralmente modificata come segue: Parte terza: Della protezione degli adulti Titolo decimo: Delle misure precauzionali personali e delle misure applicabili per legge Capo primo: Delle misure precauzionali personali Sezione prima: Del mandato precauzionale Art. 360 1 Chi ha l'esercizio dei diritti civili può incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali o di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento. 2 Egli definisce i compiti attribuiti al mandatario e può impartire istruzioni sull'adempimento degli stessi. 3 Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui il mandatario non sia idoneo a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica. 1 FF 2006 63912 RS 210 A. Principio Codice civile svizzero Art. 361 1 Il mandato precauzionale è costituito per atto olografo o per atto pubblico. 2 Dall'inizio alla fine il mandato olografo è redatto, datato e firmato a mano dal mandante. 3 Su domanda, l'ufficio dello stato civile iscrive nella banca dati centrale la costituzione del mandato e il luogo in cui lo stesso è depositato. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sull'accesso ai dati. Art. 362 1 Il mandante può revocare il mandato precauzionale in ogni tempo rispettando una delle forme prescritte per la sua costituzione. 2 Egli può revocare il mandato anche distruggendo il documento. 3 Un nuovo mandato sostituisce il precedente, anche senza revoca espressa, eccetto che se ne riveli un indubbio complemento. Art. 363 1 Quando apprende che una persona è divenuta incapace di discernimento e ignora se sussiste un mandato precauzionale, l'autorità di protezione degli adulti si informa presso l'ufficio dello stato civile. 2 Qualora il mandato sussista, l'autorità di protezione degli adulti verifica se: 1. è stato validamente costituito; 2. ne sono adempiute le condizioni per l'efficacia; 3. il mandatario è idoneo ai suoi compiti; e 4. sono necessarie ulteriori misure di protezione degli adulti. 3 Se il mandatario accetta il mandato, l'autorità lo rende attento agli obblighi derivanti dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni3 sul mandato e gli consegna un documento che attesta i poteri conferitigli. Art. 364 Il mandatario può chiedere all'autorità di protezione degli adulti di interpretare il mandato e di completarlo per quanto concerne punti secondari. B. Costituzione e revoca I. Costituzione II. Revoca C. Convalida e accettazione D. Interpretazione e completamento 3 RS 220 Codice civile svizzero Art. 365 1 Il mandatario rappresenta il mandante nei limiti del mandato conferitogli e adempie i suoi compiti con diligenza e conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni4 sul mandato. 2 Se devono essere compiuti atti o negozi non contemplati dal mandato o se in un determinato affare gli interessi del mandatario sono in collisione con quelli del mandante, il mandatario ne informa senza indugio l'autorità di protezione degli adulti. 3 In caso di collisione di interessi, i poteri del mandatario decadono per legge. Art. 366 1 Qualora il mandato precauzionale non contenga disposizioni sul compenso del mandatario, l'autorità di protezione degli adulti stabilisce un compenso adeguato, se ciò appare giustificato dall'estensione dei compiti o se le prestazioni del mandatario sono abitualmente fornite a titolo oneroso. 2 Il compenso e le spese necessarie sono a carico del mandante. Art. 367 1 Il mandatario può disdire il mandato precauzionale in ogni tempo mediante comunicazione scritta all'autorità di protezione degli adulti e preavviso di due mesi. 2 Per motivi gravi il mandatario può disdire il mandato senza preavviso. Art. 368 1 Se gli interessi del mandante sono esposti a pericolo o non sono p...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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