Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione)

Riassunto


Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione)

Termine di referendum: 16 aprile 2009

Codice civile svizzero

(Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione)

Modifica del 19 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 20061,

decreta:

I

1. La parte terza del libro secondo del Codice civile2 è integralmente modificata come segue:

Parte terza: Della protezione degli adulti

Titolo decimo:

Delle misure precauzionali personali e delle misure applicabili per legge

Capo primo: Delle misure precauzionali personali Sezione prima: Del mandato precauzionale

Art. 360

1 Chi ha l'esercizio dei diritti civili può incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali o di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento.

2 Egli definisce i compiti attribuiti al mandatario e può impartire istruzioni sull'adempimento degli stessi.

3 Può prendere disposizioni alternative per il caso in cui il mandatario non sia idoneo a svolgere il compito, non accetti il mandato o lo disdica.

1 FF 2006 6391

2 RS 210

A. Principio

Codice civile svizzero

Art. 361

1 Il mandato precauzionale è costituito per atto olografo o per atto pubblico.

2 Dall'inizio alla fine il mandato olografo è redatto, datato e firmato a mano dal mandante.

3 Su domanda, l'ufficio dello stato civile iscrive nella banca dati centrale la costituzione del mandato e il luogo in cui lo stesso è depositato. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sull'accesso ai dati.

Art. 362

1 Il mandante può revocare il mandato precauzionale in ogni tempo rispettando una delle forme prescritte per la sua costituzione.

2 Egli può revocare il mandato anche distruggendo il documento.

3 Un nuovo mandato sostituisce il precedente, anche senza revoca espressa, eccetto che se ne riveli un indubbio complemento.

Art. 363

1 Quando apprende che una persona è divenuta incapace di discernimento e ignora se sussiste un mandato precauzionale, l'autorità di protezione degli adulti si informa presso l'ufficio dello stato civile.

2 Qualora il mandato sussista, l'autorità di protezione degli adulti verifica se:

1. è stato validamente costituito;

2. ne sono adempiute le condizioni per l'efficacia;

3. il mandatario è idoneo ai suoi compiti; e

4. sono necessarie ulteriori misure di protezione degli adulti.

3 Se il mandatario accetta il mandato, l'autorità lo rende attento agli obblighi derivanti dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni3 sul mandato e gli consegna un documento che attesta i poteri conferitigli.

Art. 364

Il mandatario può chiedere all'autorità di protezione degli adulti di interpretare il mandato e di completarlo per quanto concerne punti secondari.

B. Costituzione e revoca

I. Costituzione

II. Revoca

C. Convalida e accettazione

D. Interpretazione e completamento

3 RS 220

Codice civile svizzero

Art. 365

1 Il mandatario rappresenta il mandante nei limiti del mandato conferitogli e adempie i suoi compiti con diligenza e conformemente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni4 sul mandato.

2 Se devono essere compiuti atti o negozi non contemplati dal mandato o se in un determinato affare gli interessi del mandatario sono in collisione con quelli del mandante, il mandatario ne informa senza indugio l'autorità di protezione degli adulti.

3 In caso di collisione di interessi, i poteri del mandatario decadono per legge.

Art. 366

1 Qualora il mandato precauzionale non contenga disposizioni sul compenso del mandatario, l'autorità di protezione degli adulti stabilisce un compenso adeguato, se ciò appare giustificato dall'estensione dei compiti o se le prestazioni del mandatario sono abitualmente fornite a titolo oneroso.

2 Il compenso e le spese necessarie sono a carico del mandante.

Art. 367

1 Il mandatario può disdire il mandato precauzionale in ogni tempo mediante comunicazione scritta all'autorità di protezione degli adulti e preavviso di due mesi.

2 Per motivi gravi il mandatario può disdire il mandato senza preavviso.

Art. 368

1 Se gli interessi del mandante sono esposti a pericolo o non sono p...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società