Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione)
Foglio Federale numero 36, 12 Settembre 2006 › Seccion Unica
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Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione)
06.063 Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica del Codice civile svizzero (protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione). Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 28 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz Compendio Dalla sua entrata in vigore nel 1912 il vigente diritto della tutela (art. 360-455 CC) è rimasto praticamente immutato, eccezion fatta per le disposizioni sulla privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 397a-f CC). Esso non corrisponde più alla realtà del mondo d'oggi né alle concezioni attuali e deve pertanto essere sottoposto a una revisione che parta dai suoi fondamenti stessi. Uno degli obiettivi della revisione è la promozione del diritto all'autodeterminazione. Nel capo «Delle misure precauzionali personali» (art. 360-373), il disegno propone due nuovi istituti giuridici. Si tratta, da una parte, del mandato precauzionale che permette a chi ha l'esercizio dei diritti civili (capacità di agire) di incaricare una persona fisica o giuridica di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali, o alla rappresentanza nelle relazioni giuridiche, nel caso in cui divenga incapace di discernimento. Dall'altra, vi sono le direttive del paziente che consentono a chi è capace di discernimento non soltanto di designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta di essere sottoposto, ma anche di designare una persona fisica con potere decisionale nel caso in cui divenga inca-pace di discernimento. Per i casi in cui una persona diviene temporaneamente o durevolmente incapace di discernimento, per esempio verso il termine della sua vita, la prassi attuale ha sviluppato molteplici sistemi pragmatici. Il nuovo diritto della protezione degli adulti vuole pertanto tenere conto della necessità - per i congiunti di persone inca-paci di discernimento - di poter prendere essi stessi determinate decisioni prescindendo dall'intervento di un'autorità. È così consolidata la solidarietà in seno alla famiglia e si evita che le autorità debbano sistematicamente istituire curatele. Sul modello di alcune leggi cantonali, determinate cerchie di congiunti devono avere il diritto di acconsentire a un trattamento medico o di rifiutarlo (art. 378), sempre che il paziente non abbia anticipatamente impartito direttive in proposito. Sono fatte salve le particolari normative prescritte da leggi speciali, per esempio per la sterilizzazione, la medicina dei trapianti o la ricerca. Inoltre, il disegno accorda al coniuge e al partner registrato della persona incapace di discernimento il diritto di aprire la corrispondenza, di provvedere all'amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni e di compiere tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento (art. 374). Le persone incapaci di discernimento che vivono in istituti non beneficiano sempre della necessaria protezione. Il disegno tenta di porre rimedio a questa situazione (art. 382-387) prescrivendo tra l'altro che, per rendere trasparente quali siano le prestazioni fornite, l'istituto concluda un contratto di assistenza scritto con queste persone. Sono inoltre definite le condizioni che rendono ammissibili le misure restrittive della libertà di movimento. Infine, i Cantoni devono essere tenuti a vigilare sugli istituti di accoglienza o di cura che assistono persone incapaci di discernimento. 6392 Le attuali misure tutelari istituite dall'autorità, segnatamente la tutela, l'assistenza legale e la curatela, hanno contenuto predeterminato e non tengono perciò sufficientemente conto del principio di proporzionalità. Si intende sostituire le attuali misure con un unico istituto giuridico, la curatela (art. 390-425), quando una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza e il sostegno fornito alla persona bisognosa di aiuto dalla famiglia o da servizi pubblici o privati è insufficiente. In futuro, le autorità non ordineranno misure standardizzate, ma prenderanno decisioni «su misura», così da fornire nel singolo caso soltanto l'assistenza statale realmente necessaria. Il disegno distingue quattro generi di curatele: l'amministrazione di sostegno, la curatela di rappresentanza, la curatela di cooperazione e la curatela generale. Un'amministrazione di sostegno sarà istituita soltanto con il consenso della persona bisognosa di aiuto e lascerà sussistere l'esercizio dei diritti civili. Nella cura...
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