Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l'alimentazione animale, coadiuvanti per l'insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, OLAlA)

Riassunto


Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l'alimentazione animale, coadiuvanti per l'insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, OLAlA)

Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l'alimentazione animale, coadiuvanti per l'insilamento e alimenti dietetici

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, OLAlA)

Modifica del 1° maggio 2009

Il Dipartimento federale dell'economia ordina:

I

L'ordinanza del DFE del 10 giugno 19991 sul libro dei prodotti destinati all'alimentazione degli animali è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 1 lett. f

1 Per gli additivi, oltre alle indicazioni prescritte dall'articolo 22 dell'ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, devono essere riportate sull'imballaggio o sull'etichetta su di esso apposta, rispettivamente sul documento di accompagnamento in caso di forniture sfuse, le seguenti indicazioni:

f. per le sostanze aromatiche: il dosaggio negli alimenti composti e, all'occorrenza, la concentrazione specifica nelle premiscele; l'elenco degli additivi del gruppo delle sostanze aromatiche può essere sostituito con la dicitura «miscela di sostanze aromatiche», eccetto quando le sostanze aromatiche sono sottoposte a una limitazione quantitativa per l'uso nell'alimentazione animale.

Art. 23 cpv. 1 lett. l

1 Per la messa in commercio di premiscele, oltre alle indicazioni prescritte dall'articolo 22 dell'ordinanza del 26 maggio 1999 sugli alimenti per animali, devono essere riportate sull'imballaggio o sull'etichetta su di essa apposta, rispettivamente sul documento di accompagnamento in caso di forniture sfuse, le seguenti indicazioni:

l. per le premiscele di sostanze aromatiche: il dosaggio negli alimenti composti, senza il tenore in principio attivo; l'elenco delle sostanze aromatiche può essere sostituito con la dicitura «miscela di sostanze aromatiche», eccetto quando le sostanze aromatiche sono sottoposte a una limitazione quantitativa per l'uso nell'alimentazione animale.

1 RS 916.307.1

2009-0191 2853

Osservazioni

max. 5 %

max. 71 % min. 23 % max. 16 %

max. 13 %

max. 14 % max. 6 % max. 11 %

max. 14 % max. 3,5 % max. 2,9 % min. 76 % max. 1 %

max. 14 % max. 1 % min. 99 %

Esigenze riguardanti la composizione (nella materia secca MS)

rezza

Ceneri grezze

Acqua Ceneri grezze Cellulosa grezza Amido Ceneri insolubili in acido cloridrico

Acqua

Proteine grezze Cellulosa grezza

Acqua

Acqua

Ceneri grezze Cellulosa g

Acqua

Ceneri insolubili in acido cloridrico Purezza botanica

7

rezzi

Indicazioni facoltative

Ceneri grezze Grassi g

Acqua

Acqua Ceneri grezze Proteine grezze Grassi grezzi Cellulosa g rezza

6

Indicazioni obbligatorie

Proteine grezze Cellulosa gr ezza

Proteine grezze

Acqua

Proteine grezze

Cellulosa grezza

Amido

Amido

Ordinanza sul libro dei pr odotti destinati all'alim entazione degli animali

5

Sottoprodotto della pulitura del malto

Sottoprodotto della fabbricazione di estratti di malto

Sottoprodotto della maltazione di cereali

Miscele di quantità diverse di derivati, risultanti dalla macina- zione di cereali

Prodotto ottenuto dalla macina- zione di riso da foraggio, Oryza sativa L., costituito da grani verdi, immaturi o gessosi ottenuti al momento della lavorazione di riso semigrezzo tramite vagliatu- ra, o da grani di riso di normale costituzione, semigrezzi, mac- chiato o giallo

Sottoprodotto della lavorazione di riso Oryza sativa L. pulito o lucidato, contenente in maggior parte chicchi piccoli e spezzati

Descrizione

4

forag-

forag-

gio macinato

Denominazione

giera di malto

Farina

Trebbie di

malto umide (trebbie di malto

)

Germi di malto

Miscela di

derivati maci- nati

Riso da

Rotture di riso

3

Categoria

2

9

9

7

9

7

7

1.35

1.35a

1.36

1.37

1.38

1.39

N.

2862

1

Altre disposizioni

2013

2013

2013

2013

Tenore massimo

mg/kg di alimento

completo

2013 2013

2013 2013

2013 2013

2013 8 000

Tenore minimo

8

Età massima

7

2013

2013

2013

2013

Specie animale o categoria di animali

Cani e g atti

Cani e g atti

Cani e g atti

Vacche da

latte, bovini da ingrasso, vitelli, agnelli, ca p

retti

6

Denominazione chimica, descrizione

5

Ordinanza sul libro dei pr odotti destinati all'alim entazione degli animali

Idrossido di calcio

Ossido di calcio

Difosfato dicalcico

Additivo

4

Gruppo funzionale

3

j

j

j

Categoria

2

1

1

1

N. CE

E 526

E 529

E 540

2952

1

Consentito negli alim enti per animali soltanto

nei prodotti di trasformazione di: I) cascami di prodotti alimentari;

II) cereali o farine di manioca denaturate; o

III) altre materie di base denaturate con queste

sostanze o colorate al momento della pre- parazione tecnica per permettere l'identificazione necess aria durante la fab-

bricazione

Consentito negli alim enti per animali soltanto

nei prodotti di trasformazione di: I)...

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