Messaggio relativo alla cittadinanza per giovani stranieri e alla revisione della legge sulla cittadinanza
Foglio Federale numero 10, 12 Marzo 2002 › Seccion Unica
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Messaggio relativo alla cittadinanza per giovani stranieri e alla revisione della legge sulla cittadinanza
01.076Messaggio relativo alla cittadinanza per giovani stranieri e alla revisione della legge sulla cittadinanzadel 21 novembre 2001Onorevoli presidenti e consiglieri,Con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, cinque disegni di revisione del disciplinamento in materia di cittadinanza nella Costituzione federale e nella legge sulla cittadinanza.Inoltre vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari:1995 P 95.3099 Armonizzazione dei criteri di naturalizzazione di Cantoni e Comuni (N 23.6.1995, Ducret)1997 P 97.3190 Condizioni di reintegrazione della cittadinanza svizzera(N 20.6.1997, Commissione delle istituzioni politicheCN 96.2028)2001 P 98.3582 Agevolare la naturalizzazione(N 14.6.00, S 6.3.01, Hubmann)2000 M 99.3573 Applicazione della legge del 29 settembre 1952 sulla cittadinanza (Durata della procedura di naturalizzazione) (22.3.2000, Commissione della gestione CN; S 25.9.2000)2000 P 99.3590 Separazione tra la cittadinanza e l'attinenza(N 24.03.2000, Jossen)Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.21 novembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero:Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-HotzCompendioNel 1983 e nel 1994 è stata sottoposta al voto popolare una modifica costituzionale concernente la naturalizzazione agevolata dei giovani stranieri cresciuti in Svizzera. La modifica è stata respinta in entrambe le occasioni. Nel 1994 fallì unicamente perché non aveva ottenuto la maggioranza dei Cantoni. Da allora, numerosi Can-toni hanno adeguato la loro legislazione conformemente alle proposte formulate dalla Confederazione. La situazione è pertanto cambiata e i tempi sono ormai maturi per l'introduzione su scala nazionale di agevolazioni per la naturalizzazione dei giovani stranieri.Il tema della naturalizzazione presenta da sempre una forte connotazione emotiva. Lo si è visto anche negli anni scorsi, in occasione di un'ampia discussione sul tema del disciplinamento svizzero in materia di naturalizzazione. Il Consiglio federale ha accettato numerosi interventi parlamentari ed ha istituito un gruppo di lavoro inca-ricato di esaminare diverse proposte di revisione. Dopo aver svolto una procedura di consultazione, il disegno presenta, nei seguenti settori, una modifica del disciplinamento in materia di cittadinanza.Naturalizzazione agevolata per stranieri della seconda generazioneUna revisione della Costituzione federale deve conferire alla Confederazione la competenza di prevedere la naturalizzazione agevolata per i giovani stranieri cresciuti in Svizzera. Nella revisione di legge fondata su tale principio e che è parimenti oggetto del presente messaggio, sono stabilite le condizioni per tale naturalizzazione agevolata. I giovani stranieri devono poter essere naturalizzati in procedura agevolata alle medesime condizioni in tutto il Paese. Se hanno frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in Svizzera e da allora risiedono nel nostro Paese, tra i 15 e i 24 anni compiuti devono poter chiedere la naturalizzazione agevolata a condizione che abbiano risieduto per almeno due anni nel Comune di naturalizzazione. Svariati Cantoni applicano già oggi un disciplinamento analogo.Cittadinanza per stranieri della terza generazioneGli stranieri della terza generazione hanno vincoli ancor più stretti con la Svizzera che non i loro genitori cresciuti nel nostro Paese. I figli nati in Svizzera da genitori stranieri devono pertanto poter acquisire per legge la cittadinanza svizzera alla nascita. Onde poter introdurre un siffatto disciplinamento occorre modificare la Costituzione federale. Nella revisione di legge fondata su tale principio e che è parimenti oggetto del presente messaggio, queste semplificazioni sono concretate. La condizione necessaria è che almeno un genitore abbia frequentato almeno cinque anni della scuola dell'obbligo in Svizzera e, alla nascita del figlio, sia in possesso da cinque anni di un permesso di dimora o di domicilio.Possibilità di ricorrere contro il rifiuto della naturalizzazione da parte del ComuneSecondo la regolamentazione vigente in materia di naturalizzazione, i Comuni e i Cantoni possono rifiutare in ogni momento la naturalizzazione di uno straniero,senza indicarne i motivi. Le disposizioni del diritto federale non prevedono rimedi giuridici in caso di decisioni che violano il divieto costituzionale d'arbitrio e di discriminazione. Dal punto di vista dello Stato di diritto, tale situazione è preoccupante e costituisce la principale lacuna del diritto svizzero in materia di naturalizzazione. Il Consiglio federale propone pertanto di introdurre nella legge sulla cittadinanza un rimedio giuridico contro le decisioni arbitrarie che violano diritti costituzionali. I Cantoni restano liberi, com'è il caso tuttora, di andare oltre e di introdurre una protezione giuridica nel settore d...
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