Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 41, 21 Ottobre 2003 › Singoli › Ordinanza
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Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)
Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli
(Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC) Modifica del 26 settembre 2003Il Consiglio federale svizzero ordina:IL'ordinanza del 27 ottobre 19761 sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:Art. 4 cpv. 2 sottocategoria B1, 5 lett. b ed f, nonché 62 La licenza di condurre della sottocategoria: B1 autorizza a condurre veicoli delle categorie speciali F, G e M nonché motoslitte;5 Inoltre, nel traffico interno: b. la licenza di condurre della categoria C autorizza a condurre veicoli con più di otto posti a sedere adibiti al trasporto di agenti di polizia, veicoli vuoti della categoria D, della sottocategoria D1 e filobus vuoti;f. la licenza di condurre della categoria B autorizza a condurre autoveicoli leggeri della sottocategoria D1 per la riparazione di guasti, per il rimorchio, per corse di trasferimento e di prova connesse al commercio di veicoli, a riparazioni o a modifiche dei veicoli, per corse di prova di veicoli nuovi da parte d...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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