Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) (Disegno)
Foglio Federale numero 49, 14 Dicembre 2010 › Seccion Unica
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Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) (Disegno)
Legge federale Disegno sulla circolazione stradale (LCStr) Modifica del ... L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 ottobre 20101, decreta: I La legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale è modificata come segue: Sostituzione di un termine 1 Nell'articolo 17 i termini formazione, perfezionamento e formazione complementare sono armonizzati. 2 Concerne soltanto il testo francese. 3 Agli articoli 76b capoverso 2 e 106 capoverso 1, l'espressione «Ufficio federale delle strade» è sostituita con «USTRA». Ingresso visti gli articoli 82 capoversi 1 e 2, 110 capoverso 1 lettera a, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale3; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 19554, Art. 1 cpv. 2 e 3 2 I conducenti di veicoli a motore e i ciclisti sono assoggettati alle norme della circolazione (art. 26-57a) su tutte le strade che servono alla circolazione pubblica; gli altri utenti della strada sono assoggettati a tali norme solo sulle strade aperte interamente o parzialmente ai veicoli a motore o ai velocipedi. 3 Salvo disposizione contraria della presente legge, alla messa in commercio di veicoli a motore, di velocipedi e di rimorchi nonché dei 1 FF 2010 74552 RS 741.01 3 RS 101 4 FF 1955 II 1 Circolazione stradale. LF Sicurezza dell'infrastruttura stradale loro componenti si applica la legge federale del 12 giugno 20095 sulla sicurezza dei prodotti. Art. 2 cpv. 3bis primo periodo 3bis L'Ufficio federale delle strade (USTRA) decide le misure concernenti la regolazione locale del traffico sulle strade nazionali. ... Art. 4 cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese. Art. 6a (nuovo) 1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono adeguatamente conto delle esigenze legate alla sicurezza della circolazione nella pianificazione, costruzione, manutenzione ed esercizio dell'infra-struttura stradale. 2 Esaminano la loro rete stradale per individuare i tratti pericolosi e a rischio d'incidente ed elaborano un piano per il loro risanamento. 3 Nominano una persona di contatto responsabile della sicurezza stradale (addetto alla sicurezza). Art. 9 cpv. 1, 1bis (nuovo) e 3 secondo periodo 1 Il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli è di 40 t e nel trasporto combinato è di 44 t. La lunghezza massima consentita per le combinazioni di veicoli è di 18,75 m. 1bis Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A tal fine tiene c...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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