Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD)

Riassunto


Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD)

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

(OCPD)

del 28 settembre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 11 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19921

sulla protezione dei dati (LPD), ordina:

Sezione 1: Organismi di certificazione

Art. 1 Requisiti

1 Gli organismi che effettuano certificazioni in materia di protezione dei dati secondo l'articolo 11 LPD (organismi di certificazione) devono essere accreditati. L'accreditamento è retto dall'ordinanza del 17 giugno 19962 sull'accreditamento e sulla designazione, per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti.

2 Sono necessari due accreditamenti distinti per certificare: a. l'organizzazione e le procedure della protezione dei dati;

b. i prodotti (hardware, software o sistemi per le procedure automatizzate di trattamento di dati).

3 Gli organismi di certificazione devono disporre di un'organizzazione e di una procedura di certificazione ben definite (programma di controllo). Vi sono disciplinati in particolare:

a. i crite...

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