Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Centro Sud inteso a determinare lo statuto giuridico del Centro in Svizzera

Riassunto


Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Centro Sud inteso a determinare lo statuto giuridico del Centro in Svizzera

Traduzione1

Accordo fra il Consiglio federale svizzero e il Centro Sud inteso a determinare lo statuto giuridico del Centro in Svizzera

Concluso il 20 marzo 1997 Entrato in vigore il 20 marzo 1997

Il Consiglio federale svizzero, da una parte,

e

il Centro Sud, dall'altra,

visto l'articolo 1 paragrafo 2 dell'Accordo del 1° settembre 1994 relativo all'istituzione del Centro Sud che prevede Ginevra come sede del Centro;

visto l'articolo XI paragrafo 3 del suddetto Accordo che menziona la conclusione dell'accordo di sede con il Governo svizzero;

animati dal desiderio di disciplinare le loro relazioni in un accordo di sede;

hanno convenuto quanto segue:

I. Statuto, privilegi e immunità del Centro

Art. 1 Personalità e capacità

Il Consiglio federale svizzero riconosce la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera del Centro Sud, detto qui di seguito «Centro».

Art. 2 Indipendenza e libertà d'azione

1. Il Consiglio federale svizzero garantisce l'indipendenza e la libertà d'azione del Centro che gli appartengono come organizzazione intergovernativa.

2. Il Consiglio federale svizzero riconosce al Centro, come anche ai suoi membri quanto ai rapporti con il medesimo, la libertà di riunione asso...

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