Accord entre la Confédération suisse et le Centre Sud en vue de déterminer le statut juridique du Centre en Suisse
Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 44, 6 novembre 2001 › Unique › Accord
Relié comme:Recueil Officiel du Droit Fédéral num. 44, 6 novembre 2001 › Unique › Accord
Relié comme:Extrait
Accord entre la Confédération suisse et le Centre Sud en vue de déterminer le statut juridique du Centre en Suisse
Ordinanza sul promovimento regionale della qualità e dell'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica nell'agricoltura
(Ordinanza sulla qualità ecologica, OQE)del 4 aprile 2001Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 76 capoverso 2 e 177 della legge federale del 29 aprile 19981 sull'agricoltura; visto l'articolo 26 della legge federale del 1° luglio 19662 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), ordina:Sezione 1: PrincipioArt. 11 Al fine di conservare e favorire la varietà naturale delle specie, la Confederazione promuove, mediante aiuti finanziari, superfici di compensazione ecologica di qualità biologica superiore e l'interconnessione di superfici di compensazione ecologica sulla superficie agricola utile.2 Essa concede gli aiuti finanziari ai Cantoni affinché questi versino contributi finanziari ai gestori per la gestione di superfici di compensazione ecologica di qualità biologica superiore, nonché per l'interconnessione di superfici di compensazione ecologica nell'ambito delle condizioni di cui nelle sezioni 2 e 4 (contributi per la qualità ecologica).Sezione 2: Condizioni per il versamento dei contributi per la qualità ecolo...Voir le contenu complet de ce document
Liens sponsorisés
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tous Droits Réservés.
Contenus dans vLex Suisse
Explorez vLex
Pour professionnels
Pour associés