Messaggio relativo alla modifica della legge sul CO2 (esenzione dalla tassa delle centrali termiche a combustibili fossili)
Foglio Federale numero 46, 18 Novembre 2008 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 46, 18 Novembre 2008 › Seccion Unica
Legato come :Riassunto
Messaggio relativo alla modifica della legge sul CO2 (esenzione dalla tassa delle centrali termiche a combustibili fossili)
08.072 Messaggio relativo alla modifica della legge sul CO2 (esenzione dalla tassa delle centrali termiche a combustibili fossili) del 29 ottobre 2008 Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale dell'8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (esenzione dalla tassa delle centrali termiche a combustibili fossili). Contemporaneamente vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2007 P 05.3614 Produzione decentrata di energia elettrica mediante combustibili fossili (centrali termiche e a gas). Condizioni quadro per investire (CN 16.12.2005, Banga) 2007 M 07.3141 Centrali termiche a combustibili fossili. Procedura di autorizzazione (CS 21.6.2007, CN 1.10.2007, CS 4.10.2007, CAPTE-CS). Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione. 29 ottobre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal CouchepinLa cancelliera della Confederazione, Corina Casanova Compendio La proposta modifica della legge sul CO2 sostituisce il decreto federale del 23 marzo 2007 relativo alla compensazione delle emissioni di CO2 delle centrali a ciclo combinato, in vigore provvisoriamente fino alla fine del 2008. Le nuove centrali termiche a combustibili fossili devono essere obbligate per legge a compensare integralmente le emissioni di CO2 e a utilizzare una parte sostanziale del calore che producono. La quota massima di emissioni compensabili con misure di riduzione all'estero è fissata al 50 per cento. In contropartita, le centrali sono esentate dal pagamento della tassa sul CO2 applicata ai combustibili. I particolari dell'esenzione saranno definiti in un contratto di compensazione tra la Confederazione e il gestore della centrale. Nell'ambito della procedura di autorizzazione cantonale le autorità verificano se è stato concluso e firmato un contratto di compensazione e se l'impianto viene gestito in base allo stato attuale della tecnica. Il Consiglio federale stabilirà mediante ordinanza i...
Vedere l´intero contenuto di questo documento
Collegamenti sponsorizzati
ver las páginas en versión mobile | web
ver las páginas en versión mobile | web
© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.
Contenuti di vLex Svizzera
Esplora vLex
Per Professionisti
Per Soci
Altri documenti:
Ordinanza sull adozione OAdoz | Arrêt nº 5A 840/2010 de IIe Cour de Droit Civil May 31 2011 | Bundesgesetz über die Steuerbefreiung des Feuerwehrsoldes | Arrêt nº 4D 33/2011 de Ire Cour de Droit Civil May 30 2011 | remise de lettres de créance | Arrêté du 26 septembre 2002 modifiant l'arrêté du 4 septembre 1998 portant nomination à la section sanitaire et à la... | Sentencia de Cour de cassation December 03 1986 caso Cour de Cassation Chambre sociale 3 démbre 1986 83... | arrêté du 15 décembre 1997 fixant le nombre de postes offerts au concours de recrutement d'inspecteurs pédagogiques...