Ordonnance de l'OFAG sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères et de chanvre (Ordonnance sur le catalogue des variétés)

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Ordonnance de l'OFAG sur le catalogue des variétés de céréales, de pommes de terre, de plantes fourragères et de chanvre (Ordonnance sur le catalogue des variétés)

Ordinanza concernente le dichiarazioni di medici e laboratori

del 13 gennaio 1999

Il Dipartimento federale dell'interno, visto l'articolo 3 capoverso 3 dell'ordinanza del 13 gennaio 19991 sulla dichiarazione, ordina:

Art. 1 Oggetto

1La presente ordinanza definisce le osservazioni soggette all'obbligo di dichiarazione da parte di medici e laboratori relativamente alle malattie trasmissibili dell'uomo. Essa ne fissa pure i criteri e i termini e stabilisce quali dichiarazioni devono permettere l'identificazione delle persone (allegato 1).

2I termini di dichiarazione indicati negli allegati valgono anche per i medici cantonali nonché per l'Ufficio federale della sanità pubblica.

Art. 2 Prime dichiarazioni

Le osservazioni che i medici sono tenuti a dichiarare sono menzionate nell'allegato 2.

Art. 3 Dichiarazioni dei laboratori

Le osservazioni che i laboratori sono tenuti a dichiarare sono menzionate nell'allegato 3.

Art. 4 Dichiarazioni complementari

Le dichiarazioni complementari che i medici cantonali richiedono ai medici dopo una prima dichiarazione o una dichiarazione di laboratorio son...

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