Regolamento della Commissione della Cassa PUBLICA sul personale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (Regolamento del personale di PUBLICA)

Riassunto


Regolamento della Commissione della Cassa PUBLICA sul personale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (Regolamento del personale di PUBLICA)

Regolamento della Commissione della Cassa PUBLICA sul personale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

(Regolamento del personale di PUBLICA)

del 6 novembre 2009

Approvato dal Consiglio federale il 16 dicembre 2009

La Commissione della Cassa PUBLICA, visti gli articoli 27 capoverso 2, 28 capoverso 3 e 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers);

visto l'articolo 2a capoverso 2 dell'ordinanza quadro LPers del 20 dicembre 20002,

emana il seguente regolamento:

Sezione 1: Oggetto e campo d'applicazione Art. 1

1 Il presente regolamento disciplina i rapporti di lavoro del personale della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA (PUBLICA).

2 È applicabile, fatto salvo il capoverso 3, a tutti i collaboratori, compresi gli ausiliari, i praticanti, i collaboratori con un rapporto di lavoro di durata determinata e i membri del Comitato direttivo.

3 Il rapporto di tirocinio presso PUBLICA è disciplinato dal Codice delle obbligazioni3 e dalla legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale.

4 La Direzione emana segnatamente i seguenti regolamenti:

a. Regolamento concernente la struttura del tempo di lavoro e i modelli di lavoro;

b. Regolamento sulla formazione e sul perfezionamento;

c. Regolamento delle spese;

d. Regolamento sul servizio di picchetto;

e. Regolamento sulla Commissione del personale.

RS 172.220.115 1 RS 172.220.1 2 RS 172.220.11

3 RS 220

4 RS 412.10

2009-0831 7055

versamento di tale indennità è stato differito, durante il periodo compreso tra la fine del diritto allo stipendio e la fine del diritto all'indennità di maternità alla collaboratrice è versata soltanto l'indennità di maternità.

4 Qualora accolga bambini piccoli in vista di una futura adozione, il collaboratore può interrompere il lavoro per la durata di due mesi durante i quali ha diritto al pagamento dello stipendio precedente e dell'assegno familiare, a condizione che abbia raggiunto un anno di servizio. Se entrambi i genitori lavorano presso PUBLICA, il diritto si applica solo a uno di loro. I genitori possono suddividere il congedo di due mesi a loro discrezione.

5 Il pagamento dello stipendio termina al più tardi con la fine del rapporto di lavoro di durata determinata.

Art. 24 Continuazione del pagamento dello stipendio in caso di decesso di collaboratori ...

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