Accordo del 30 giugno 1995 tra il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie ed il Ministro federale dell'economia pubblica e dei trasporti della Repubblica d'Austria concernente l'articolo 8 capoverso 2 dell'Accordo del 22 ottobre 1958 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente gli autotrasporti internazionali

Riassunto


Accordo del 30 giugno 1995 tra il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie ed il Ministro federale dell'economia pubblica e dei trasporti della Repubblica d'Austria concernente l'articolo 8 capoverso 2 dell'Accordo del 22 ottobre 1958 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente gli autotrasporti internazionali

Accordo

del 30 giugno 1995 tra il Capo del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie ed il Ministro federale dell'economia pubblica e dei trasporti della Repubblica d'Austria concernente l'articolo 8 capoverso 2 dell'Accordo del 22 ottobre 1958 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente gli autotrasporti internazionali

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