Iniziativa parlamentare. Salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

Riassunto


Iniziativa parlamentare. Salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

09.402

Iniziativa parlamentare

Salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie

Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale

del 5 febbraio 2010

Onorevoli colleghi,

con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di legge federale concernente la salvaguardia della democrazia, dello Stato di diritto e della capacità di agire in situazioni straordinarie, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione propone di approvare il progetto di legge allegato.

5 febbraio 2010 In nome della Commissione:

Il presidente, Yvan Perrin

Compendio

La Costituzione federale (Cost.) attribuisce all'Assemblea federale la competenza di adottare leggi federali e di votare le spese della Confederazione, mentre il Consiglio federale di regola è autorizzato a emanare ordinanze e a effettuare spese unicamente fondandosi su una legge. In situazioni straordinarie, la Costituzione federale permette tuttavia al Consiglio federale, a talune condizioni, di emanare ordinanze e decisioni che non sono fondate su una legge federale e di effettuare spese senza chiedere preliminarmente l'approvazione dell'Assemblea federale. Tuttavia, l'esercizio di queste prerogative da parte del Consiglio federale in anni recenti, in particolare in occasione del grounding di Swissair nel 2001, della crisi finanziaria del 2008 e della distruzione di documenti nell'affare Tinner nel 2008 e nel 2009, ha suscitato numerose critiche - giustificate o no - che rimettono in discussione la legittimità democratica dell'azione dello Stato e, pertanto, la credibilità delle istituzioni.

Il presente progetto della Commissione delle istituzioni politiche (CIP) del Consiglio nazionale ha lo scopo di preservare il margine di manovra di cui dispone il Consiglio federale per affrontare le situazioni straordinarie: esso manterrà il diritto, eccezionalmente senza ritardi, di emanare ordinanze o decisioni che non sono fondate su una legge federale o di contrarre impegni finanziari non approvati preliminarmente dall'Assemblea federale.

La democrazia e lo Stato di diritto esigono tuttavia che le istituzioni siano ristabilite nelle loro competenze ordinarie il più rapidamente possibile. Le nuove disposizioni proposte dalla CIP garantiscono che questo avvenga, permettendo nel contempo all'Assemblea federale di svolgere in modo più efficace i suoi compiti di alta vigilanza. Il progetto prevede in particolare le seguenti misure:

- un'ordinanza che si fonda sull'articolo 185 capoverso 3 Cost. (detta «ordinanza di polizia») decade se il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale, entro sei mesi, un disegno di base legale ad hoc. Le ordinanze che si fondano esclusivamente sull'articolo 184 capoverso 3 Cost., ossia quelle che si prefiggono di tutelare gli interessi del Paese nei confronti dell'estero, soggiaceranno a disposizioni meno restrittive. Pertanto, esse dovranno essere trasposte nel diritto ordinario - seguendo la stessa procedura delle ordinanze che si fondano sull'articolo 185 capoverso 3 Cost. - unicamente se il Consiglio federale intende prorogarle dopo una durata massima di validità di quattro anni;

- prima di prendere una decisione fondata sull'articolo 184 capoverso 3 o sull'articolo 185 capoverso 3 Cost., il Consiglio federale sarà tenuto a consultare entro 48 ore la «Delegazione per situazioni straordinarie» di cui è prevista l'istituzione; nei casi particolarmente urgenti, dovrà informarla della sua decisione entro 24 ore. Queste disposizioni non implicano né una limitazione delle competenze del Consiglio federale né una corresponsabilità parziale della delegazione parlamentare interessata. La procedura di consultazione garantisce tuttavia l'esercizio di un'attività di alta vigilanza

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concomitante ai sensi di un «dialogo fra i poteri» nonché l'eventuale inter-vento degli organi parlamentari nell'ambito delle loro competenze;

- se il Consiglio federale decide una spesa superiore a 500 milioni di franchi unicamente con l'approvazione della Delegazione delle finanze, un quarto dei membri di uno dei Consigli può chiedere la convocazione dell'Assemblea federale in sessione straordina...

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