Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Riassunto


Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Traduzione1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio

Conclusa il 5 maggio 1997

Approvata dall'Assemblea federale il 19 dicembre 19972

Ratificata con strumenti scambiati il 21 aprile 1998 Entrata in vigore il 21 aprile 1998

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Canada, animati dal desiderio di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Soggetti

La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Art. 2 Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di uno dei due Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sui plusvalori.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:

a) per quanto concerne il Canada: le imposte prelevate dal Governo del Canada in base alla legge concernente l'imposta sul reddito (loi de l'impôt sur le revenu) (qui di seguito indicate quali «imposta canadese»);

b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, utili di capitale e altri redditi); e

RS 0.672.923.21

1Dal testo originale francese (RO 2002 2014).

2RU 2002 2013

2014 2001-0948

Doppie imposizioni. Convenzione con il Canada RU 2002

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2:

a) gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati per un debito del Governo di questo Stato, di una sua suddivisione politica o di un suo ente locale sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente se un residente dell'altro Stato contraente ne è il beneficiario effettivo;

b) gli interessi provenienti dalla Svizzera e pagati ad un residente del Canada sono imponibili soltanto in Canada se sono pagati per un prestito accordato, garantito o assicurato, oppure per un credito approvato, garantito o assicurato dalla «Société pour l'expansion des exportations» o da ogni altro istituto designato e concordato attraverso uno scambio di lettere tra le autorità competenti degli Stati contraenti;

c) gli interessi provenienti dal Canada e pagati ad un residente di Svizzera sono imponibili soltanto in Svizzera se sono pagati per un prestito accordato, garantito o assicurato oppure per un credito approvato, garantito o assicurato conformemente alle disposizioni svizzere che disciplinano la garanzia dei rischi delle esportazioni oppure da ogni altro istituto designato e concordato attraverso uno scambio di lettere tra le autorità competenti ...

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