Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria sulla riammissione di persone senza soggiorno autorizzato
Raccolta Ufficiale delle Leggi Federali numero 21, 27 Maggio 2009 › Singoli › Accordo
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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria sulla riammissione di persone senza soggiorno autorizzato
Traduzione1
Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria sulla riammissione di persone senza soggiorno autorizzato Concluso il 21 novembre 2008 Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 marzo 2009 Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bulgaria qui di seguito «le Parti contraenti», mossi dal desiderio di promuovere e potenziare la loro cooperazione, nel quadro degli sforzi internazionali per combattere la migrazione illegale, in conformità agli accordi e ai trattati internazionali, sul fondamento della reciprocità, hanno convenuto quanto segue: Capitolo I Riammissione di cittadini degli Stati delle Parti contraenti Art. 1 1. Su domanda dell'altra Parte contraente, ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio senza altre formalità, salvo quelle sancite dal presente Accordo, ogni persona che non adempie o non adempie più le condizioni di entrata o di soggiorno vigenti sul territorio della Parte contraente richiedente, se è provato o si può ragionevolmente presumere che tale persona possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta. 2. La cittadinanza è considerata accertata o da ritenersi presunta sulla base di qualsiasi documento valido fra quelli elencati nell'articolo 2 del Protocollo d'applicazione concluso dai ministeri competenti delle Parti contraenti in virtù dell'articolo 17 del presente Accordo e qui di seguito denominato «Protocollo d'applicazione». 3. La Parte contraente richiedente riammette alle stesse condizioni le persone di cui ai paragrafi 1 se da una verifica successiva risulta che al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente, esse non possedevano la cittadinanza della Parte contraente richiesta. ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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