Messaggio relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l'approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione

Riassunto


Messaggio relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l'approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione

05.082

Messaggio

relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l'approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione

del 23 novembre 2005

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i disegni di modifica della legge sui brevetti e di decreto federale concernente l'approvazione del Trattato del 1° giugno 2000 sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione.

Contemporaneamente vi proponiamo di togliere di ruolo i seguenti interventi parlamentari:

1999 M 98.3243 Revisione della legge federale sui brevetti d'invenzione

(S 1.10.1998, Leumann-Würsch; N 20.4.1999)

2001 P 01.3596 Risorse biologiche del Sud. Diritto di partecipazione.

(N 14.12.2001, Sommaruga)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

L'obiettivo principale del disegno consiste nel garantire un'adeguata protezione brevettuale delle invenzioni biotecnologiche. La revisione verte inoltre sull'approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti teso ad armonizzare le formalità nel diritto dei brevetti, come pure sull'attuazione della decisione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) finalizzata a migliorare l'accesso ai prodotti farmaceutici nei Paesi in via di sviluppo.

Situazione iniziale

1. La protezione brevettuale delle invenzioni biotecnologiche è essenziale per gli investimenti nella biotecnologia e rappresenta un fattore chiave ai fini della capacità d'innovazione e di concorrenza dei corrispondenti settori in Svizzera. Eppure il diritto in materia di brevetti non tiene sufficientemente conto delle peculiarità inerenti alle invenzioni biotecnologiche. I tentativi di riforma furono tuttavia sempre posticipati allo scopo di poter considerare lo sviluppo del diritto nella Comunità Europea. Il 20 aprile 1999 il Parlamento accolse la mozione Leumann, che invitava il Consiglio federale a uniformare il diritto svizzero in materia di brevetti alla Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (Direttiva CE sulla biotecnologia). La revisione è incentrata sull'adempimento di tale mozione.

2. Il 1° giugno 2000 è stato negoziato il Trattato sul diritto dei brevetti (Patent Law Treaty, PLT) che la Svizzera ha firmato. Il Trattato armonizza talune formalità del diritto dei brevetti contribuendo quindi ad accrescere la certezza del diritto per gli utenti del sistema dei brevetti in un mondo sempre più globalizzato. Con il presente disegno, il Consiglio federale sottopone il Trattato al Parlamento, per approvazione, e gli propone i necessari adeguamenti legislativi.

3. Il 30 agosto 2003 il Consiglio generale dell'OMC ha approvato una decisione, che permette agli Stati membri dell'OMC con sufficienti capacità di produzione di prevedere, a condizioni ben determinate, una licenza obbligatoria per la fabbricazione e l'esportazione di prodotti farmaceutici protetti da brevetto. Tale provvedimento è volto a consentire ai Paesi in via di sviluppo con insufficienti o senza capacità produttive proprie di ottenere prodotti farmaceutici protetti da brevetto a un prezzo accessibile, se sono necessari per combattere gravi problemi di sanità pubblica come ad esempio l'HIV/AIDS o la malaria. La revisione si propone di attuare tale provvedimento per la Svizzera.

4. Le nuove direttive della Comunità Europea volte a combattere la pirateria nell'ambito dei diritti immateriali, i rapporti del Consiglio federale in merito alle importazioni parallele di prodotti brevettati e altri sviluppi hanno dato adito a ulteriori proposte di riforma.

2

Contenuto del disegno

1. La revisione della legge sui brevetti mira ad assicurare un'adeguata protezione brevettuale delle invenzioni biotecnologiche. Tale protezione deve essere efficace, ma deve parimenti contenere limiti chiari. Con tali limiti si intende evitare di danneggiare la ricerca e l'ulteriore sviluppo delle invenzioni e garantire un equilibrio tra gli interessi del titolare del brevetto e quelli della comunità.

In primo luogo è previsto un adeguamento dei limiti di brevettabilità del corpo umano e delle sequenze di geni, specificando nella legge tali limiti. Inoltre viene ulteriormente concretata la riserva generale relativa all'ordine pubblico e al buon costume.

La protezione delle invenzioni biotecnologiche è in sostanza disciplinata in conformità alla Direttiva CE sulla biotecnologia. Il disegno propone inoltre una disposizione volta a contrastare rivendicazioni brevettuali ingiustificatamente ampie e speculative. La protezione brevettuale conferita alle sequenze di geni comprende pertanto esclusivamente i segmenti della sequenza...

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