Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana
Foglio Federale numero 39, 30 Settembre 2008 › Seccion Unica
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Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana
Traduzione1
Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati e la Comunità europea, firmatari del presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (qui di seguito, «Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina»); Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri e che uno dei mezzi per raggiungere questo scopo è la tutela e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; Considerando che l'obiettivo della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, ai sensi dell'articolo 1, è di proteggere l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e di garantire a ogni persona, sen...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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