Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana

Riassunto


Protocollo aggiuntivo alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana

Traduzione1

Protocollo aggiuntivo

alla Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, relativo al trapianto di organi e di tessuti di origine umana

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli altri Stati

e la Comunità europea,

firmatari del presente Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (qui di seguito, «Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina»);

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta fra i suoi membri e che uno dei mezzi per raggiungere questo scopo è la tutela e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

Considerando che l'obiettivo della Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina, ai sensi dell'articolo 1, è di proteggere l'essere umano nella sua dignità e nella sua identità e di garantire a ogni persona, sen...

Vedere l´intero contenuto di questo documento

Collegamenti sponsorizzati




ver las páginas en versión mobile | web

ver las páginas en versión mobile | web

© Copyright 2012, vLex. Tutti i Diritti Riservati.

Contenuti di vLex Svizzera

Esplora vLex

Per Professionisti

Per Soci

Società