Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica di Bielorussia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con prot.)
Foglio Federale numero 47, 30 Novembre 1999 › Seccion Unica
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Legato come :Riassunto
Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica di Bielorussia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con prot.)
Traduzione1Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica di Bielorussia per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonioIl Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bielorussia, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in mate-ria d'imposte sul reddito e sul patrimonio, hanno convenuto quanto segue:Art. 1 SoggettiLa presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.Art. 2 Imposte considerate1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito e sul patrimonio prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento.2. Sono considerate imposte sul reddito e sul patrimonio le imposte prelevate sul reddito complessivo, sul patrimonio complessivo o su elementi del reddito o del patrimonio, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sui plusvalori.3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:a) per quanto concerne la Bielorussia: (i) l'imposta sui redditi e sugli utili delle persone giuridiche; (ii) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (iii) l'imposta sul reddito da patrimonio immobiliare; e (iv) l'imposta fondiaria (qui di seguito indicate quali «imposta bielorussa»);b) per quanto concerne la Svizzera: le imposte federali, cantonali e comunali (i) sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito del patrimonio, utili industriali e commerciali, guadagni di capitale e altri redditi); e1 Dal testo originale tedesco.Doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio(ii) sul patrimonio (patrimonio complessivo, patrimonio mobiliare ed immobiliare, patrimonio industriale e commerciale, capitale e riserve ed altri elementi del patrimonio) (qui di seguito indicate quali «imposta svizzera»).4. La Convenzione si applica anche alle imposte di natura identica o analoga istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicano alla fine di ogni anno ...
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