Bundesgesetz über den Geschäftsverkehr der Bundesversammlung sowie über die Form, die Bekanntmachung und das Inkrafttreten ihrer Erlasse (Geschäftsverkehrsgesetz) (Anpassungen an die neue Bundesverfassung)

Auszug


Bundesgesetz über den Geschäftsverkehr der Bundesversammlung sowie über die Form, die Bekanntmachung und das Inkrafttreten ihrer Erlasse (Geschäftsverkehrsgesetz) (Anpassungen an die neue Bundesverfassung)

Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959

RS 0.351.1;RU 1967 871

I

Modifica della riserva svizzera1

Svizzera

Riserva

La riserva formulata in virtù del decreto federale del 27 settembre 19662 relativa all'articolo 2 della Convenzione ha, d'ora innanzi, il seguente tenore:

Art. 2

a. La Svizzera si riserva il diritto di parimenti rifiutare l'assistenza giudiziaria quando l'atto motivante la domanda è oggetto, in Svizzera, di una procedura penale diretta contro lo stesso prevenuto o una decisione penale vi è stata pronunciata, con la quale questo atto e questa colpa sono stati materialmente giudicati.

b. La Svizzera si riserva inoltre il diritto di accordare l'assistenza giudiziaria, in virtù della Convenzione, soltanto alla condizione espressa che i risultati delle investigazioni effettuate in Svizzera e le informazioni contenute nei documenti o inserti trasmess...

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