Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC)
Foglio Federale numero 25, 01 Luglio 2003 › Seccion Unica
Legato come :Foglio Federale numero 25, 01 Luglio 2003 › Seccion Unica
Legato come :Riassunto
Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC)
Termine di referendum: 9 ottobre 2003Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali(Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC)del 20 giugno 2003L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 69 capoverso 2 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale1;in applicazione della Convenzione UNESCO del 14 novembre 19702 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (Convenzione UNESCO 1970); visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 20013,decreta:Sezione 1: Disposizioni generaliArt. 1 Oggetto e scopo1 La presente legge disciplina l'importazione di beni culturali in Svizzera, il loro transito, la loro esportazione e il rimpatrio degli stessi a partire dalla Svizzera.2 Con la presente legge la Confederazione intende fornire un contributo al mantenimento del patrimonio culturale dell'umanità e impedire il furto, il saccheggio e l'importazione ed esportazione illecite dei beni culturali.Art. 2 Definizioni1 Per bene culturale si intende un bene importante, so...
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