Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC)

Riassunto


Legge federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali (Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC)

Termine di referendum: 9 ottobre 2003

Legge federale

sul trasferimento internazionale dei beni culturali

(Legge sul trasferimento dei beni culturali, LTBC)

del 20 giugno 2003

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 69 capoverso 2 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale1;

in applicazione della Convenzione UNESCO del 14 novembre 19702 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali (Convenzione UNESCO 1970);

visto il messaggio del Consiglio federale del 21 novembre 20013,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

1 La presente legge disciplina l'importazione di beni culturali in Svizzera, il loro transito, la loro esportazione e il rimpatrio degli stessi a partire dalla Svizzera.

2 Con la presente legge la Confederazione intende fornire un contributo al mantenimento del patrimonio culturale dell'umanità e impedire il furto, il saccheggio e l'importazione ed esportazione illecite dei beni culturali.

Art. 2 Definizioni

1 Per bene culturale si intende un bene importante, so...

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