Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN)

Riassunto


Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN)

Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera

(Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN) Modifica del 3 settembre 2009

La Banca nazionale svizzera ordina:

I

L'ordinanza del 18 marzo 20041 sulla Banca nazionale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3

3 A complemento sono determinanti le definizioni contenute nelle prescrizioni dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in materia di presentazione dei conti di banche2.

Art. 17 cpv. 1

1 La banca che omette di mantenere le riserve minime per un periodo di riferimento chiuso deve versare alla Banca nazionale, per il numero di giorni del rispettivo periodo di riferimento, un interesse sull'importo mancante. Il saggio d'interesse supera di 4 punti percentuali il tasso overnight per gli investimenti in franchi, che doveva essere versato nella media del rispettivo periodo di riferimento. La base è costituita dal SARON (fixing alla fine della giornata di negoziazione). In caso di inadempimento è dovuto un importo di almeno 500 franchi.

II

L'a...

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