Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)

Riassunto


Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)

Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

(Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)

dell20198 dicembre 2010

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), visti gli articoli 17 e 18 capoverso 1 lettera e della legge del 10 ottobre 19971

sul riciclaggio di denaro (LRD), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza definisce gli obblighi degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

2 La FINMA tiene conto delle regole quadro della presente ordinanza per l'approvazione di regolamenti di organismi di autodisciplina ai sensi dell'articolo 25 LRD e per il riconoscimento come standard minimi di regolamenti di organismi di autodisciplina ai sensi dell'articolo 17 LRD.

3 Gli organismi di autodisciplina possono limitarsi a regolamentare le deroghe rispetto alla presente ordinanza. Le deroghe devono essere designate in ogni caso come tali.

Art. 2 Definizioni

1 Ai sensi della presente ordinanza si intende per: a. persone politicamente esposte: 1. le seguenti persone che occupano una funzione pubblica preminente all'estero: capi di Stato e di Governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche d'importanza nazionale,

RS 955.033.0 1 RS 955.0

Art. 22 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

L'intermediario finanziario designa una o più persone qualificate che costituiscono il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro. Questo servizio fornisce il sostegno e i consigli necessari ai responsabili gerarchici e alla direzione nell'applicazione della presente ordinanza, senza tuttavia liberare questi ultimi dalla loro responsabilità.

2 Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro prepara le direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e pianifica e sorveglia la formazione interna in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Art. 23 Ulteriori compiti del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

1 Oltre alle funzioni di cui all'articolo 22, il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro sorveglia il rispetto degli obblighi in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, in particolare:

a. sorveglia, in accordo con l'organo di revisione interno, la società di audit e i responsabili di linea, l'applicazione delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

b. definisce i parametri del sistema di sorveglianza delle transazioni di cui all'articolo 19;

c. ordina la valutazione degli annunci generati dal sistema ...

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