Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP)
Foglio Federale numero 12, 30 Marzo 2010 › Seccion Unica
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Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP)
Termine di referendum: 8 luglio 2010 Legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) del 19 marzo 2010 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 123 capoverso 1, 173 capoverso 2 e 191a capoversi 1 e 3 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 10 settembre 20082, decreta: Titolo primo: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione 1 La presente legge disciplina l'organizzazione delle autorità penali della Confederazione e contiene disposizioni integrative del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20073 (CPP) in materia di giurisdizione federale. 2 Non si applica alle cause penali deferite dal Ministero pubblico della Confederazione ad autorità cantonali per l'istruzione e il giudizio o soltanto per il giudizio. Art. 2 Autorità penali della Confederazione 1 Le autorità di perseguimento penale della Confederazione sono: a. la polizia; b. il Ministero pubblico della Confederazione. 2 Fungono da autorità giudicanti nei casi che sottostanno alla giurisdizione federale: a. il Tribunale penale federale; b. il Tribunale federale; c. i giudici cantonali dei provvedimenti coercitivi, se operano per conto della Confederazione. 1 RS 101 2 FF 2008 7093 3 RS ...; FF 2007 6327 Organizzazione delle autorità penali. LF Art. 3 Lingua del procedimento 1 La lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano. 2 Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lingua del procedimento all'apertura dell'istruzione. Tiene conto segnatamente: a. delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento; b. della lingua degli atti essenziali; c. della lingua del luogo dei primi atti istruttori. 3 La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con decisione passata in giudicato. 4 Può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti. 5 Chi dirige il procedimento può determinare che singoli atti procedurali si svolgano in una delle altre due lingue del procedimento. 6 La lingua del procedimento dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi è determinata dal diritto cantonale. Titolo secondo: Autorità di perseguimento penale Capitolo 1: Polizia Art. 4 Adempimento dei compiti di polizia L'adempimento dei compiti di polizia nell'ambito della giurisdizione federale compete: a. alla Polizia giudiziaria federale; b. ad altre unità dell'Ufficio federale di polizia, nella misura in cui il diritto federale attribuisca loro compiti nell'ambito del perseguimento penale; c. ad altre autorità federali, nella misura in cui il diritto federale attribuisca loro compiti nell'ambito del perseguimento penale; d. alle forze di polizia cantonali che adempiono compiti nell'ambito del perseguimento penale in cooperazione con le autorità penali della Confederazione. Art. 5 Statuto delle forze di polizia cantonali 1 Quando svolgono compiti federali nell'ambit...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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