Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera al programma comunitario MEDIA 2007

Riassunto


Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera al programma comunitario MEDIA 2007

Testo originale

Accordo

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea

nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera

al programma comunitario MEDIA 2007

Concluso l'11 ottobre 2007

Applicato provvisoriamente dal 1° settembre 2007

La Confederazione Svizzera,

in seguito denominata «Svizzera», da una parte, e

La Comunità europea,

in seguito denominata «Comunità», dall'altra,

in seguito denominate «parti contraenti»,

considerando che la Comunità, conformemente alla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 20061, ha istituito un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (in seguito «decisione che istituisce il programma MEDIA 2007»);

considerando che l'articolo 8 della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007 prevede, a determinate condizioni, la partecipazione di paesi terzi parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera2, diversi dagli Stati EFTA membri dell'accordo SEE e dai paesi candidati all'adesione all'Unione europea sulla base di stanziamenti supplementari e di procedure specifiche da concordare tra le parti interessate;

considerando che in base alla predetta disposizione l'apertura del programma ai predetti paesi terzi è subordinata a un esame preliminare della compatibilità della loro legislazione nazionale con l'acquis comunitario ...

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