Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera al programma comunitario MEDIA 2007
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera al programma comunitario MEDIA 2007
Testo originale
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nel settore audiovisivo che stabilisce modalità e condizioni della partecipazione della Confederazione Svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 Concluso il ... Approvato dall'Assemblea federale il ... Entrato in vigore mediante scambio di note il ... La Confederazione Svizzera, in seguito denominata «Svizzera», da una parte, e La Comunità europea, in seguito denominata «Comunità», dall'altra, in seguito denominate «parti contraenti», considerando che la Comunità, conformemente alla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 20061, ha istituito un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (in seguito «decisione che istituisce il programma MEDIA 2007»); considerando che l'articolo 8 della decisione che istituisce il programma MEDIA 2007 prevede, a determinate condizioni, la partecipazione di paesi terzi parti della convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera, diversi dagli Stati EFTA membri dell'Accordo SEE e dai paesi candidati all'adesione all'Unione europea sulla base di stanziamenti supplementari e di procedure specifiche da concordare tra le parti interessate; considerando che in base alla predetta disposizione l'apertura del programma ai predetti paesi terzi è subordinata a un esame preliminare della compatibilità della loro ...