Messaggio concernente la modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

Riassunto


Messaggio concernente la modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

08.034

Messaggio

concernente la modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale

del 23 aprile 2008

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il disegno di legge in vista dell'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

23 aprile 2008 In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Compendio

L'attuazione dello Statuto di Roma permette di disciplinare e perseguire in modo trasparente ed esente da lacune le fattispecie di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra in Svizzera. Le modifiche comportano in primo luogo l'introduzione di una nuova fattispecie relativa ai crimini contro l'umanità nonché la definizione dettagliata di crimini di guerra nel Codice penale e nel Codice penale militare. Viene inoltre ridefinita la ripartizione delle competenze tra giurisdizione ordinaria e militare nell'ambito della conduzione di procedimenti penali per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

Il 17 luglio 1998, la Conferenza delle Nazioni Unite per la creazione di una corte penale internazionale ha adottato la base legale di diritto internazionale della Corte penale internazionale (CPI), il cosiddetto «Statuto di Roma», entrato in vigore il 1° luglio 2002. Finora vi hanno aderito 105 Paesi tra cui la Svizzera in data 12 ottobre 2001.

Dopo l'adozione dello Statuto di Roma, l'obiettivo prioritario del Consiglio federale era di aderire il più presto possibile alla CPI. Il Governo, nel suo messaggio concernente la ratifica dello Statuto di Roma, si è pertanto concentrato sugli emendamenti legislativi che si rivelavano immediatamente necessari. Si trattava di emanare una legge specifica sulla cooperazione con la CPI e di adeguare il diritto penale in materia di reati contro l'amministrazione della giustizia. Per poter giungere in tempi brevi alla ratifica, si è deciso di rinviare a una seconda fase ulteriori modifiche di legge.

Ora si tratta di effettuare i necessari emendamenti legislativi, affinché la Svizzera sia in grado di garantire il perseguimento penale dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra in modo efficace, trasparente e senza lacune. Con la revisione si intende in primo luogo introdurre la nuova fattispecie relativa ai crimini contro l'umanità e definire in modo dettagliato i crimini di guerra. I crimini contro l'umanità non sono ancora stati codificati nel diritto penale svizzero e non sono quindi ancora punibili in modo specifico. La punibilità dei crimini di guerra, invece, è al momento prevista soltanto dal diritto penale militare, sulla base di un rinvio generico al diritto internazionale applicabile, ciò che non soddisfa le attuali esigenze dettate dal principio della legalità in materia di diritto penale. Il disegno ridefinisce inoltre le competenze della giustizia ordinaria e militare per quel che concerne l'avvio di procedimenti penali per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra. Occorre infine operare alcuni adeguamenti minori alla legge federale sulla procedura penale, alla legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, alla legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e alla legge federale sull'inchiesta mascherata (ampliamento dell'elenco di reati).

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La possibilità di avviare autonomamente un procedimento penale contro gli autori di crimini contro l'umanità o crimini di guerra permetterà alla Svizzera anche in futuro di non essere considerata un «porto sicuro» per gli autori di simili reati. Inoltre, grazie a una legislazione esplicita in materia di crimini contro l'umanità e crimini di guerra, la Svizzera sarà in grado di impedire che la CPI avochi a sé procedimenti riguardanti reati che rientrano nella sovranità territoriale elvetica o che sono stati commessi da un cittadino svizzero.

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Indice

Compendio 3294

Elenco delle abbreviazioni 3299

1 Linee generali del disegno 3300

1.1 La Corte penale internazionale 3300

1.1.1 Breve panoramica 3300

1.1.2 La Svizzera e la Corte penale internazionale 3300

1.1.2.1 La prima fase: ratifica dello Statuto di Roma e

cooperazione con la Corte 3300

1.1.2.2 La seconda fase: misure complementari in materia

di diritto penale svizzero 3301

1.1.2.3 La procedura di consultazione 3302

1.1.2.4 Il ruolo della Svizzera nelle trattative riguardanti le

fattispecie di reato dello Statuto di Roma e i cosiddetti «elementi dei crimini» 3303

1.2 Diritto penale internazionale 3304

1.2.1 Importanza ed evoluzione del diritto penale internazionale 3304

1.2.2 Diritto penale internazionale e legislazione nazionale 3306

1.3 Il dise...

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