Messaggio concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e del relativo Protocollo aggiuntivo (Modifica del Codice penale e della legge federale contro la concorrenza sleale)

Riassunto


Messaggio concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e del relativo Protocollo aggiuntivo (Modifica del Codice penale e della legge federale contro la concorrenza sleale)

04.072

Messaggio

concernente l'approvazione e l'attuazione

della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e del relativo Protocollo aggiuntivo

(Modifica del Codice penale e della legge federale contro la concorrenza sleale)

del 10 novembre 2004

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, un disegno di decreto federale concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione e del relativo Protocollo aggiuntivo nonché la revisione del Codice penale e della legge contro la concorrenza sleale.

Vogliate gradire, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 novembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Compendio

Gli sforzi internazionali volti a migliorare la prevenzione e la lotta contro la corruzione hanno consentito in questi ultimi anni di concludere numerosi accordi multilaterali. Dopo la Convenzione dell'OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, alla quale la Svizzera ha aderito nel 2000, la Convenzione penale del Consiglio d'Europa sulla corruzione costituisce una seconda importante tappa nella prevenzione e repressione della corruzione. Essa persegue due scopi: armonizzare le pertinenti norme giuridiche in vigore negli Stati membri del Consiglio d'Europa e rafforzare la cooperazione internazionale in materia di lotta alla corruzione.

L'aspetto centrale della Convenzione è costituito dalle disposizioni concernenti i comportamenti che i legislatori degli Stati contraenti devono sanzionare. Si tratta in particolare della corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali, di membri delle autorità e di parlamentari, nazionali e stranieri, e di funzionari delle organizzazioni internazionali e di agenti delle corti di giustizia internazionali. Vanno inoltre puniti la corruzione attiva e passiva nel settore privato e gli altri atti connessi, in particolare il riciclaggio di denaro provento di corruzione. Gli Stati contraenti devono inoltre prendere i necessari provvedimenti affinché persone giuridiche siano penal-mente perseguibili in caso di corruzione attiva di pubblici ufficiali o di corruzione nel settore privato. Tali Stati sono tenuti alla massima assistenza giudiziaria. Un altro aspetto fondamentale della Convenzione concerne la sua piena attuazione in tutti gli Stati contraenti. Allo scopo la Convenzione prevede valutazioni reciproche della legislazione e della prassi d'applicazione degli Stati contraenti, valutazioni che sono poi discusse da una commissione appositamente istituita e denominata GRECO.

Gli obiettivi della Convenzione e del Protocollo aggiuntivo coincidono con quelli perseguiti dalla politica svizzera in materia di diritto penale. Siccome il diritto penale applicabile alla corruzione è stato riveduto nel 2000 per consentire l'adesione alla Convenzione dell'OCSE, la legislazione svizzera in vigore soddisfa già molte delle esigenze poste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa e, in alcuni punti, si spinge perfino oltre. Ciononostante l'adesione offre l'opportunità di colmare alcune lacune tuttora esistenti nel nostro diritto penale in materia di corruzione. Questo concerne innanzitutto la corruzione nel settore privato, che nella legge federale contro la concorrenza sleale è trattata soltanto in modo frammentario. In detta legge si dovrebbe prevedere una pena anche per l'accettazione di relativi vantaggi, vale a dire per la corruzione passiva nel settore privato. Inoltre sarebbe opportuno formulare la descrizione della fattispecie di corruzione nel settore privato sul modello della disposizione che definisce la corruzione di pubblici ufficiali. Per contro, anche in avvenire, la corruzione nel settore privato dovrebbe essere punibile solo a querela di parte, poiché la scoperta di tali reati esige di norma la cooperazione delle persone coinvolte. Come ulteriore innovazione il disegno di modifica del Codice penale propone di punire, oltre a quella attiva, anche la corruzione passiva di funzionari stranieri e internazionali. Infine la lista dei reati per i quali è ingaggiata la responsabilità primaria dell'impresa (art. 100quater cpv. 2 CP)

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va completata con la fattispecie della corruzione attiva nel settore privato. Il Protocollo aggiuntivo completa la Convenzione estendendone il campo d'applicazione alla corruzione dei giurati e degli arbitri che sono chiamati a dirimere i litigi. I settori marginali previsti dal Protocollo aggiuntivo non rendono necessari provvedimenti d'attuazione a livello interno.

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Indice

Compendio 6190

1 Parte generale 6195

1.1 Introduzione 6195

1.2 I lavori del Consiglio d'Europa nell'ambito della lotta contro la corruzione 6196

1.3 Le linee fondamentali del...

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