Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane
Foglio Federale numero 15, 16 Aprile 2002 › Seccion Unica
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Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane
Testo originale
Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montanePreamboloLa Repubblica d'Austria, la Repubblica Francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana, il Principato del Liechtenstein, il Principato di Monaco, la Repubblica di Slovenia, la Confederazione Svizzera,nonchéla Comunità europea,in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2 commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;convinti che, la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di ...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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