Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (con allegato)

Riassunto


Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (con allegato)

Testo originale

Protocollo di attuazione

della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna

Preambolo

La Repubblica d'Austria,

la Repubblica Francese,

la Repubblica federale di Germania, la Repubblica Italiana,

il Principato del Liechtenstein,

il Principato di Monaco,

la Repubblica di Slovenia,

la Confederazione Svizzera,

nonché

la Comunità europea,

in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2 commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

coscienti della propria responsabilità affinché la gestione economica del paesaggio rurale tradizionale, nonché un'agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente siano mantenute nell'interesse generale e incentivate in considerazione delle condizioni economiche più difficoltose;

consapevoli del fatto che il territorio alpino, con la sua ricchezza di risorse naturali, le sue risorse idriche, il suo potenzia...

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