Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo)
Foglio Federale numero 24, 21 Giugno 2005 › Seccion Unica
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Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo)
Traduzione1
Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (Convenzione sul brevetto europeo) Adottato a Monaco il 29 novembre 2000 Preambolo Gli Stati contraenti della Convenzione sul brevetto europeo, considerando il contributo essenziale all'integrazione giuridica ed economica dell'Europa fornito dalla cooperazione tra gli Stati europei basata sulla Convenzione sul brevetto europeo e sulla procedura unica per il rilascio dei brevetti da questa istituita, animati dal desiderio di garantire una promozione ancora più efficace dell'innovazione e dello sviluppo economico in Europa creando le basi per perseguire l'estensione del sistema di brevetto europeo, nell'intento di adeguare, alla luce della crescente internazionalizzazione in materia di brevetti, la Convenzione sul brevetto europeo all'evoluzione tecnica e giuridica intervenuta dopo la sua adozione, hanno convenuto quanto segue: Art. 1 Modifica della Convenzione sul brevetto europeo La Convenzione sul brevetto europeo è modificata come segue: 1. Dopo l'articolo 4 viene inserito il seguente nuovo articolo 4a: Art. 4a Conferenza dei ministri degli Stati contraenti Una conferenza dei ministri degli Stati contraenti competenti in materia di brevetti si riunisce almeno ogni cinque anni per esaminare le questioni inerenti all'organizzazione e al sistema di brevetto europeo. 2. L'articolo 11 è modificato come segue: Art. 11 Nomina degli alti funzionari (1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti è nominato dal Consiglio d'amministrazione. (2) I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti 1 Dai testi originali francese e tedesco. Atto di revisione della Convenzione del 5 ottobre 1973 sulla concessione di brevetti europei (3) I membri delle commissioni di ricorso e della Commissione allargata di ricorso, inclusi i loro presidenti, sono nominati dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Essi possono essere riconfermati nelle loro funzioni dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. (4) Il Consiglio d'amministrazione esercita il potere disciplinare sugli agenti di cui ai paragrafi 1-3. (5) Il Consiglio d'amministrazione, sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, può nominare in qualità di membri della Commissione allargata di ricorso anche giuristi appartenenti a tribunali nazionali o ad autorità quasi giurisdizionali degli Stati contraenti, che possono continuare a esercitare le loro funzioni giudiziarie a livello nazionale. Sono nominati per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati nelle loro funzioni. 3. L'articolo 14 è modificato come segue: Art. 14 Lingue dell'Ufficio europeo dei brevetti, delle domande di brevetto europeo e di altri documenti (1) Le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti sono il tedesco, l'inglese e il francese. (2) Ogni domanda di brevetto europeo deve essere depositata in una delle lingue ufficiali o, se è depositata in un'altra lingua, tradotta in una lingua ufficiale, conformemente al regolamento di esecuzione. Durante l'intera procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, tale traduzione può essere resa conforme al testo originale della domanda. Se la traduzione richiesta non è stata presentata in tempo, la domanda è ritenuta ritirata. (3) La lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti nella quale la domanda è stata depositata o tradotta deve essere utilizzata in tutte le procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, salvo diversa disposizione del regolamento di esecuzione. (4) Le persone fisiche e giuridiche con domicilio o sede sul territorio di uno Stato contraente la cui lingua ufficiale è diversa dal tedesco, dall'inglese o dal francese, come pure i cittadini di tale Stato domiciliati all'estero possono depositare i documenti da fornire in una lingua ufficiale di tale Stato entro un termine stabilito. Devono tuttavia presentare una traduzione in una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regolamento di esecuzione. Se un documento estraneo alla documentazione della domanda di brevetto europeo non è presentato nella lingua richiesta o se una traduzione richiesta non è presentata in tempo, il documento è considerato non ricevuto. (5) Le doma...Vedere l´intero contenuto di questo documento
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